d'uso

TRATTO DA:


O. Busi,
GLI ACCERTAMENTI TECNICI SUI VEICOLI RUBATI, in CROCEVIA, n. 9/2001

Maggioli Editore
 

AMPIEZZA DEL FENOMENO DEI FURTI DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Da recenti statistiche (1) ogni anno in Italia vengono rubati oltre 100.000 ciclomotori, di questi solamente un terzo sono rintracciati dalle forze di polizia, il resto viene o venduto sul mercato nazionale con documentazione falsificata oppure inviato principalmente nei Paesi dell'Europa dell'est e in quelli nord africani, o vengono smontati e rivenduti sul mercato clandestino dei pezzi di ricambio.
Nel solo 1999 i furti di ciclomotori sono stati 101.667 di cui solo 30.125 recuperati, cioè il 29%; mentre quelli dei motocicli ammontano a 17.237 con solo 5.561 recuperati, pari al 32%. Non meno confortanti sono i dati del 1 semestre 2000 da dove emerge un aumento del 15% dei furti dei motocicli (1.123 in più).
Sempre dal raffronto statistico del 1 semestre 2000 si rileva invece una diminuzione dei furti dei ciclomotori pari al 34% (15.053 in meno), mentre restano stabili i recuperi di entrambe le categorie di veicoli pari al 34%.
Sempre dal confronto per provincia tra targhette per ciclomotori rilasciate e numero di furti emergono i casi limite di Palermo, Napoli e Roma, dove le percentuali superano il 50%, seguite a ruota da Milano, Genova e Catania.
Le aeree più esposte a questo fenomeno sono quelle metropolitane di Roma, Napoli e Milano, aree in cui si concentra il 30% dei furti su scala nazionale.
Se da un lato e' molto facile rubare un ciclomotore, a causa delle scarse difese passive (la gran parte manca di sistemi antifurto) e quindi affidate alla classica catena o bloccasterzo, misure quasi sempre inefficaci, dall'altro e' abbastanza facile l'operazione di riciclaggio di questi veicoli, in quanto mancando di una punzonatura c.d. "di sicurezza" fatta in varie parti del telaio, risulta abbastanza facile alterare un numero di telaio, o falsificare un certificato di idoneità tecnica, oppure ricorrere alla tecnica del "tarocco", cioè fornire un ciclomotore o motociclo dei documenti o della targa di un altro veicolo dello stesso tipo e modello danneggiato alterando il telaio per farlo corrispondere a quello dei documenti.
Le contromisure per ridurre se non proprio bloccare questo fenomeno criminale potrebbero essere quelle di dotare il certificato di idoneità dei ciclomotori di un chip analogico sulla falsa riga di quello delle carte di credito che non consente la duplicazione dei dati, oppure marcare le componenti dei telai con dei codici riconoscibili solo all'esame di lettori ottici, cosa che faciliterebbe non poco le forze di polizia per fornire elementi di prova per contrastare l'attività di riciclaggio o di ricettazione. Dotare quindi i ciclomotori o motocicli di sistemi di difesa passivi c.d. immobilizzanti o i classici sistemi di allarme sonori. Accanto a questa attività di contrasto c.d. passivo messa in atto dalle ditte costruttrici potrebbero affiancarsi anche le amministrazioni locali attraverso la creazione di parcheggi custoditi da adibire ai veicoli a due ruote.
I ciclomotori rappresentano per i ladri una preda altamente allettante sia per la rapidità dell'azione criminosa (es., basta tagliare la catena con un tenaglione e caricarlo velocemente su di un furgone) quanto per la assoluta mancanza di un registro nazionale che consenta di individuare il responsabile della circolazione.
Pertanto dal contrassegno di identificazione non e' possibile risalire al proprietario del veicolo. Esso, come sappiamo, non e' abbinato al veicolo e quindi non ne segue le sorti.
Il più delle volte il trasferimento di proprietà di un ciclomotore avviene senza tante formalità, si acquista da colui che dichiara di essere il proprietario senza la necessita' di stipulare una scrittura privata. Proprio questa fase rappresenta l'anello debole del sistema. Infatti colui che acquista un ciclomotore o motociclo usato da parte di un privato, ma talvolta anche da un concessionario, deve fare attenzione alla composizione ed ai caratteri alfanumerici del telaio, basta ad esempio che la punzonatura presenti lettere di dimensioni diverse o che la targhetta sembri rimossa per dubitare sulla provenienza lecita del mezzo.
Altro elemento da verificare quando si acquista un ciclomotore e' il certificato di idoneità tecnica: in particolare non accettarlo se vi presentano una fotocopia o un certificato di idoneità tecnica con caratteri e timbri poco leggibili.
Altro controllo potrebbe essere quello di verificare l'integrità del telaio per constatare se vi siano delle saldature o riverniciature. Infatti molti veicoli riciclati subiscono l'asportazione della parte del lamierato dove sono impressi i dati identificativi.
Altro suggerimento e' quello di non acquistare da chi si incontra per una volta o da chi propone un contatto telefonico a mezzo di telefonia mobile.
Prima di affrontare le tecniche di contraffazione utilizzate per riciclare sul mercato ciclomotori e motocicli di provenienza illecita vediamo brevemente quali sono i dati identificativi di detti veicoli previsti dal codice della strada.

DATI D'IDENTIFICAZIONE
Il codice della strada all'art. 74 stabilisce che "i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, ... devono avere per costruzione:
a) una targhetta d'identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso nel telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso".
Sempre il codice della strada agli artt. 109 e 114, stabilisce che anche le macchine agricole e quelle operatrici devono essere munite degli stessi dati identificatori. Accanto a questi dati c.d. ufficiali le case costruttrici dei veicoli hanno introdotto, sia ai fini della produzione che per quelli d'identificazione, ulteriori dati identificativi del numero del cambio e quello dell'organo motore.

A) LA TARGHETTA D'IDENTIFICAZIONE
Tutte le case costruttrici di veicoli a motore hanno l'obbligo di stampigliare in modo indelebile su ogni veicolo costruito i dati d'identificazione e di omologazione. La stampigliatura contenente i dati di identificazione del veicolo deve essere impressa su una targhetta fissata al veicolo e deve contenere le seguenti indicazioni:
- nome della casa costruttrice;
- tipo del veicolo (codice del costruttore);
- numero del telaio del veicolo; - numero di omologazione. Recentemente alcune case costruttrici hanno inserito nella targhetta d'identificazione delle informazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, ed. il livello di equipaggiamento, la massa, numero colore, ecc..
L'apposizione della targhetta del costruttore e' diventata obbligatoria dal 14 giugno 1985.

Esempio di targhetta di un ciclomotore apposta da una casa costruttrice
La targhetta apposta dalla casa costruttrice e' fissata saldamente e posta generalmente in una parte accessibile del veicolo.

AAA FABBRICA MOTOCICLO
e3 1112
3GSKLM3AC5B220001 80db(A)-3750 g/min

Il numero di identificazione del telaio 3GSKLM3AC5B220001 indica:
- prima parte: 3GS - identificazione del costruttore

- seconda parte: KLM3AC -
- KL: tipo di veicolo
- M3: variante
- AC: versione

- terza parte: 5B22001 identificazione del veicolo
- quarta parte: 80db(A)-3750 g/min livello sonoro a veicolo fermo.

B) IL NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL TELAIO
Generalmente il numero d'identificazione del telaio è impresso dalla casa costruttrice, esso oltre che ad essere impresso sul telaio del veicolo e' riportato anche dalla carta di circolazione o sul certificato d'idoneità tecnica del ciclomotore. Per i veicoli costruiti antecedentemente al 1980 il numero del telaio è composto da 8 o 9 cifre. Dall'anno 1980 a seguito di alcune direttive comunitarie le cifre impresse nel numero del telaio sono state portate a 17. Con il nuovo codice della strada le cifre del telaio devono essere 17, di cui le ultime 6 riguardano ed identificano il veicolo, mentre le altre riguardano la casa costruttrice, il tipo e modello e l'anno di fabbricazione.

Esempio:

ZD4PF0100WS047518

Il codice della strada prevede anche il caso in cui la punzonatura del telaio venga effettuata dal d.t.t., ed in particolare l'art. 233 del regolamento di esecuzione stabilisce che nel caso di irregolarità o mancanza del numero originale del telaio, venga riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della direzione generale della M.c.t.c., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante all'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio stesso).
Gli operatori oggi possono riscontrare due tipi di marcature:
a) quella prevista dall'abrogato codice della strada in forza del quale il numero di punzonatura del telaio effettuato dall'ufficio d.t.t. competente territorialmente era così formato: - numero progressivo del registro dell'ufficio d.t.t. (00444); - numero indicante il codice dell'ufficio d.t.t. che effettua la punzonatura (W6 indica il codice di identificazione del d.t.t. di Palermo, per gli altri codici vedi tab. B, allegata all'art. 233 del regolamento di esecuzione).

00444 W6

b) dal 1980 circa il numero di telaio apposto dall'ufficio d.t.t. competente per territorio, risulto' composto:
- codice dell'ufficio provinciale d.t.t. che effettua la
ripunzonatura (00345);
- dall'anno di ripunzonatura (90);
- dal numero progressivo del registro dell'ufficio d.t.t. (W6);

00345 90 W

c) il nuovo codice della strada ha introdotto, dal 1 gennaio 1993, un
nuovo metodo di punzonatura, infatti sono state previste 8 cifre, le
prime 6 identificano il numero di pratica, le ultime due identificano
l'anno di effettuazione della stessa. Le 8 cifre sono precedute dal
marchio a stella a 5 punte riportante all'interno la sigla della
provincia a cui fa capo l'ufficio d.t.t. che ha effettuato la
ripunzonatura.

PA 000767 96 PA

RI 000767 96 RI

L'ufficio d.t.t. che effettua la ripunzonatura del telaio, rilascia un duplicato della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica sul quale viene apposta una specifica annotazione del tipo: punzonato il telaio d'ufficio o ripetuto il numero di telaio d'ufficio.

TECNICHE DI CONTRAFFAZIONE DEL NUMERO DI TELAIO
Le forze di polizia nel corso degli anni hanno individuato ben quattro tecniche di contraffazione utilizzate dalla criminalità per riciclare sul mercato ciclomotori e motocicli di provenienza illecita:
A) la prima tecnica e' quella della contraffazione di uno o più caratteri della composizione alfanumerica. In questo caso la serie alfanumerica da contraffare può essere asportata completamente o modificata parzialmente. Di fatto i numeri che sono più facilmente modificabili sono l'1, il 6, il 7, l'8 ed il 9.
I numeri d'identificazione di un veicolo sono impressi in carattere maiuscolo sul telaio o mediante martellamento o con punzonatura, in maniera tale da evitare che queste si cancellino o si alterino. In genere i caratteri alfanumerici impressi sul telaio debbono avere una misura minima di 4 mm, mentre sulla targhetta di identificazione devono essere di 3 mm. Alla contraffazione della serie alfanumerica del telaio si accompagna quella del certificato di idoneità tecnica dove verrà sostituito l'intero numero di telaio.
Questa tecnica e' molto utilizzata anche dai nomadi.
B) La seconda tecnica e' quella di sostituire interamente o parzialmente il lamierato o il tubolare ove sono impressi i dati d'identificazione. Questa tecnica non e' molto usata nell'ambito dei veicoli a due ruote, in quanto comprometterebbe la struttura del veicolo. Questa tecnica e' prevalentemente utilizzata nell'ambito delle autovetture e presenta delle saldature ricoperte con uno strato di stucco.
C) Un'altra tecnica, utilizzata solo su alcuni modelli di veicoli a due ruote (es. Honda mod. HSC), ed in particolare su quelli che hanno saldato sul telaio una placca metallica su cui sono riportati i numeri del telaio, e' quella di rimuovere la suddetta placca metallica da un ciclomotore, ad esempio incidentato, e risaldarla nello stesso posto di un altro ciclomotore, ovviamente dello stesso modello, di provenienza furtiva.
D) La quarta tecnica e' quella definita del "doppione", al ciclomotore rubato viene sostituita l'intera serie alfanumerica del telaio con la punzonatura di una falsa o copiata da quella di un veicolo gravemente danneggiato e non più utilizzabile, oppure da quelli di un ciclomotore ancora circolante. Con questa tecnica noi avremo la circolazione di due o più veicoli con gli stessi dati identificativi.

TECNICHE DI CONTROLLO DI UN NUMERO DI TELAIO DI UN CICLOMOTORE
L'operatore di p.m. nel corso di un controllo di un ciclomotore, ed in particolare nella verifica del numero di telaio dovrebbe:
a) sottoporre il veicolo a controllo incrociato con il c.e.d., fornendo a quest'ultimo il numero di telaio e richiedendo che la ricerca sia fatta preferibilmente tenendo conto di tutta la serie alfanumerica, e non solo il numero di telaio: es. nel caso di un ciclomotore potrebbero risultare oggetto di furto diversi ciclomotori a secondo della casa costruttrice;
b) il numero di telaio deve essere inciso e mai in rilievo;
c) vi deve essere coincidenza tra il numero di telaio contenuto nel certificato di idoneità tecnica e quello impresso sul veicolo;
d) la serie alfanumerica deve essere allineata e le lettere o le cifre che la compongono devono essere apposte con un intervallo di spazio regolare;
e) occorre verificare che le cifre, le stelle a cinque punte o le cifre componenti il numero di telaio siano della stessa forma e dimensione;
f) passare un polpastrello sul numero del telaio per rilevare eventuali abrasioni che possono costituire un campanello di allarme per eventuali manomissioni del telaio.

MOD ALITA' DI EFFETTUAZIONE DI UN CONTROLLO TECNICO SU DI UN CICLOMOTORE
Prima di iniziare un controllo materiale di un numero di telaio di un ciclomotore o di un autoveicolo e' indispensabile effettuare, un rilievo fotografico completo dello stato della parte di lamiera dove si interviene.
L'accertamento tecnico avviene secondo le seguenti modalità operative:
1) la prima operazione consiste nel ripulire da polvere o da sporcizia la parte in lamiera in cui e' impresso il numero di telaio con un pennello intriso di un normale solvente oppure di un comune sverniciatore. Il liquido corrosivo fa gonfiare la vernice la quale viene rimossa con un pezzo di legno o di plastica. Rimossa la vernice, dalla lamiera emergono eventuali operazioni di abrasione, saldatura, ripunzonatura o incisioni non consentite. 2) Se dall'effettuazione della prima operazione risulta chiara una contraffazione, per far emergere l'originale composizione alfanumerica del telaio, sulla parte viene cosparso, in piccole dosi uno specifico acido reagente chiamato "acido verde" (2). Questo acido una volta passato sul numero di telaio evidenzia le cifre o le parti di esse abrase. Infatti i numeri avranno un colore leggermente diverso da quello della superficie o un diverso grado di ossidazione. Inoltre questa tecnica attraverso l'uso di rilievi fotografici effettuati con pellicole a colori altamente sensibili fa emergere in modo molto evidente l'alterazione. 3) Una volta terminata l'operazione di controllo sulla parte sottoposta ad azione dello sverniciatore o dell'acido verde viene apposto uno strato di comune grasso antiossidante in uso nelle officine al fine di evitare che essa sotto l'azione di agenti atmosferici non arrugginisca, e ciò per consentire un successivo accertamento.
4) L'agente accertatore nel compilare il verbale di accertamento tecnico, in caso di uso di sverniciatore o di acido verde dovrà inserire la dicitura "che la lamiera e' stata trattata con sverniciatore e/o acido verde, e che sulla stessa e' stato cosparso del grasso, al fine di evitare la corrosione e di permettere un successivo accertamento". Infatti il grasso antiossidante ferma gli effetti chimici dell'acido verde sulla lamiera e quindi permette la ripetibilità dell'accertamento. L'adozione di tali precauzioni consentono la ripetibilità dell'accertamento in quanto l'uso di modiche quantità di acido verde sulla lamiera e per brevi frazioni di tempo non comporta la perdita di particelle di lamiera stessa. Di fatti nel caso in cui, per esigenze investigative, si e' dovuto ripetere il controllo sono riapparse chiaramente le parti contraffatte emerse nel corso del primo accertamento.

BREVI NOTE SULL'ACCERTAMENTO TECNICO OPERATO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SUI NUMERI IDENTIFICATIVI DEL TELAIO DI VEICOLI IN SEQUESTRO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONTRAFFAZIONE
Nel corso della attività di accertamento tecnico operato dalla p.g. sui numeri identificativi del telaio di autovetture, ciclomotori o motoveicoli in sequestro perché sospettati di contraffazione qualche dubbio e' sorto sulla natura dell'accertamento cioè se questo sia o meno ripetibile. La questione nasce dal fatto che i metodi di evidenziazione dei dati identificativi, eseguiti attraverso l'uso di reagenti chimici, possano o meno danneggiare in modo irreparabile la parte sottoposta all'esame, e conseguentemente compromettere eventuali successivi esami tecnici, che per varie eventualità potrebbero effettuarsi in seguito.
Appare chiaro che nei casi di accoglimento della tesi dell'irripetibilità dell'accertamento tecnico deriverebbero conseguenze assolutamente negative sia in termini di risultati dibattimentali per i giudizi pendenti, sia per l'aggravamento delle incombenze della p.g. in fase di indagine preliminare, ma forti ragioni sostanziali ci inducono a ritenere come unica tesi accoglibile quella ripetibilità dell'accertamento tecnico. Infatti sulla parte di lamiera ove e' impresso il numero di telaio, interessato alle indagini il personale della p.g. operante passa dei reagenti chimici usando un pennello. Questo reagente provoca lo scollamento della vernice superficiale che, una volta asportata, permette di vedere eventuali operazioni di abrasione o molatura della lamiera sottostante ove e' punzonato il numero identificativo oggetto di indagine. L'uso corretto dei solventi, siano essi sverniciatori o il c.d. acido verde, sulla parte interessata ed il successivo trattamento della stessa parte con del grasso antiossidante in modo tale da preservarla da deterioramenti, non esclude la ripetizione successiva dell'accertamento, non comportando essa una distruzione dei dati che serviranno alla p.g. per la prosecuzione delle indagini. Dal punto di vista del diritto e dell'uso procedurale i dati che emergono a seguito dell'accertamento tecnico hanno uno scopo immediato che e' quello ricognitivo delle indagini ed uno successivo, ovviamente supportato da altri elementi probatori (es. il riconoscimento del mezzo da parte del proprietario, o altri riscontri di vario genere alle tesi accusatorie), in prospettiva della fase dibattimentale.

NUMERO MOTORE
Moltissime case costruttrici di ciclomotori o motocicli oltre al numero di telaio sono solite punzonare il numero identificativo dell'organo motore. Non essendo un obbligo per le case costruttrici non tutti i veicoli a due ruote ne sono dotati.
Quindi la sua assenza non vuol dire necessariamente che siamo in presenza di un veicolo di dubbia provenienza. Pertanto pur in presenza di un numero di motore limato o abraso, non si verifica la violazione dell'art. 74 c.d.s., in quanto necessita verificare la provenienza del motore. Tale situazione può essere di una operazione o di riciclaggio o di provenienza illecita del motore. Va tuttavia evidenziato che l'alterazione o la contraffazione del motore non e' di per se' punibile. Tale condotta potrebbe rientrare in un programma criminale di più ampio respiro come la ricettazione.

CONTRASSEGNO D'IDENTIFICAZIONE DEL CICLOMOTORE
Un altro elemento identificativo di un ciclomotore consiste nel contrassegno di identificazione previsto dagli artt. 248 e 249 del regolamento di esecuzione ed attuazione. Esso e' costituito da una targhetta da applicare al ciclomotore contraddistinto da un codice alfanumerico.
Chiunque vuole circolare con un ciclomotore deve essere fornito di detto contrassegno. Esso e' strettamente legato alla persona e non segue le vicende giuridiche del veicolo, viene rilasciato a persona con più di 18 anni o una persona giuridica. Il contrassegno di identificazione permette all'intestatario di circolare con diversi ciclomotori, assumendo la responsabilità della circolazione del ciclomotore di volta in volta utilizzato.
Il contrassegno di identificazione e' rilasciato dall'ufficio provinciale competente della direzione generale della M.c.t.c., anche diverso da quello del luogo di residenza. Esso può essere consegnato direttamente a chi ha fatto la richiesta, o attraverso i rivenditori autorizzati o i concessionari.
In caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, il contrassegno di identificazione rimane in possesso dell'intestatario che può conservarlo per apporlo su di un altro ciclomotore o restituirlo all'ufficio provinciale competente della direzione generale della M.c.t.c.. I contrassegni restituiti vengono distrutti dagli uffici provinciali competenti della direzione generale della M.c.t.c..
Esso deve essere sempre ben visibile, porta in rilievo su fondo bianco retroriflettente una combinazione di cifre e lettere, nonché il marchio ufficiale della Repubblica italiana. Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono di colore nero, come il marchio ufficiale della Repubblica italiana.
Il codice alfanumerico e' costituito da una combinazione di lettere e numeri stabilita dalla direzione generale della M.c.t.c., non deve essere necessariamente illuminato.
In caso di smarrimento, distruzione o furto del contrassegno l'intestatario deve comunicarlo all'ufficio provinciale della direzione generale della M.c.t.c., entro tre giorni, nonché sporgere denuncia all'autorità di p.s.. L'ufficio provinciale della direzione generale della M.c.t.c. rilascia su richiesta dell'interessato un nuovo contrassegno che viene annotato presso il c.e.d.. Durante un controllo l'operatore di polizia può riconoscere l'alterazione del contrassegno da alcuni elementi e dall'esame della parte interna del contrassegno ed in particolare:
- manomissioni grossolane dei caratteri alfanumerici, es. attraverso la battitura dei numeri e la sua successiva colorazione.
Per quanto riguarda invece la falsificazione sono elementi indicativi:
- presenza di rigonfiamenti o tendenza a scollarsi della pellicola rifrangente;
- il marchio della Repubblica italiana risulta dipinto e non in rilievo;
- caratteri alfanumerici verniciati e non in rilievo;
- marchio p.g.s. stampato sopra le pellicole, mentre nelle targhe originali il suddetto marchio risulta prestampato dalla ditta costruttrice e si pone all'interno della pellicola.

CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA PER I CICLOMOTORI
Il codice della strada all'art. 97 stabilisce che: "... i ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato dalla direzione generale della M.c.t.c. ...". Esso e' rilasciato dagli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri (d.t.t.).
Nel corso degli anni abbiamo avuto vari modelli e versioni del c.d. certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori.
Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, ed in particolare il d.m. del 7 luglio 1999, ha introdotto un nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per ciclomotori, denominato modello MC 2050/OA.
E' composto da un solo foglio stampato fronte e retro, nella prima facciata sono inseriti i dati identificativi del veicolo, mentre nel retro abbiamo quelli tecnici ed i codici.
I dati alfanumerici sono meccanizzati ed impressi su di un modello cartaceo, di dimensioni mm 166 I 105, in cui si intravedono in trasparenza una filigrana con impressi dei ciclomotori e di colore rosa.

Mod. 2050/OA

Accanto al mod. 2050/OA, e' ancora in uso il mod. 2051/OM, che si divide in due modelli: il primo a compilazione manuale, generalmente utilizzato dalle fabbriche artigianali o per i duplicati a seguito di smarrimento o furto.
E' composta da un solo foglio stampato fronte e retro contenente nella faccia-fronte l'autorizzazione a circolare emessa dal d.t.t., e nella faccia-retro i dati tecnici ed i codici.
Il secondo modello, tipo meccanizzato, e' composto da un solo foglio stampato su una sola faccia, fronte, che presenta due pagine affiancate, nella prima sono inseriti i dati identificativi del veicolo, mentre nella seconda abbiamo quelli tecnici ed i codici. Il retro del documento non e' utilizzato. Questo modello di c.i.t. e' stampigliato su di un cartoncino non filigranato di colore bianco o verde, con il timbro tondo dello Stato e dell'ufficio d.t.t. che lo ha rilasciato.

Mod. MC 2051/OM

Mod. 2050

Il c.i.t. del ciclomotore non e' nominativo, pertanto segue la vita del ciclomotore dalla sua nascita sino alla sua distruzione. Nel caso di smarrimento si procede pertanto ad un nuovo collaudo del mezzo ed al rilascio del relativo duplicato.
L'uso di modelli stampati su semplici cartoncini non filigranati ha facilitato la falsificazione attraverso la riproduzione degli stessi, ad es. usando semplici fotocopie.
Nell'opera giornaliera di controllo dei ciclomotori da parte delle forze di polizia capita spesso di imbatterci in certificati d'idoneità tecnica di ciclomotori falsi, infatti le tecniche di contraffazione più usate sono:
A) la riproduzione del certificato di idoneità tecnica, in tal caso occorre verificare l'autenticità del timbro dello Stato o del d.t.t., infatti nel caso di c.i.t. falso, il timbro tonto non e' impresso con l'inchiostro ma fa parte integrante della riproduzione, la controprova può essere ottenuta sottoponendo il documento all'esame di una lampada a luce ultravioletta;
B) l'uso di una fotocopia del documento originale con conseguente modifica del numero di telaio.

MOD ALITA' DI EFFETTUAZIONE DI UN CONTROLLO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA DI UN CICLOMOTORE
Se durante un controllo di documenti di un ciclomotore all'operatore di polizia viene mostrato un c.i.t. in fotocopia quest'ultimo deve allertarsi in quanto nel 90% dei casi siamo in presenza di un veicolo di provenienza illecita.
L'operatore deve controllare:
a) se vi e' corrispondenza tra il modello del c.i.t. e l'anno di costruzione del veicolo;
b) il timbro dello Stato;
c) le dimensioni del c.i.t.;
d) se i numeri di telaio riportati sul c.i.t. al fine di verificare se alcuni numeri sono stati corretti o modificati in altri, particolare attenzione va posta nell'esame dei numeri 0, 1, 3, 8, 9 che sono più facilmente trasformabili;
e) verificare attraverso un esame in trasparenza del c.i.t. se sono stati utilizzati agenti chimici, bianchetto per coprire o cancellare in tutto o in parte il numero di telaio.

(*) Relazione svolta nella Giornata di studi per la polizia municipale, Cefalù, 29-31 marzo 2001.
(1) I dati sono tratti dal Convegno "Furto e riciclaggio del veicolo motorizzato a due ruote" organizzato dal Ministero dell'interno, dall'Acma e dalla F.m.i, il 21 settembre 2000.
(2) Questo reagente sino a qualche anno fa era fornito alla polizia di Stato, dalla Direzione centrale della polizia criminale - Servizio di polizia scientifica. Oggi può essere acquistato dalle Forze di polizia sul libero mercato su espressa richiesta ed in base ad una formula chimica derivante da circolare ministeriale.

 
 

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