AMPIEZZA DEL FENOMENO DEI
FURTI DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Da recenti statistiche (1) ogni anno in Italia vengono rubati
oltre 100.000 ciclomotori, di questi solamente un terzo sono
rintracciati dalle forze di polizia, il resto viene o venduto
sul mercato nazionale con documentazione falsificata oppure inviato
principalmente nei Paesi dell'Europa dell'est e in quelli nord
africani, o vengono smontati e rivenduti sul mercato clandestino
dei pezzi di ricambio.
Nel solo 1999 i furti di ciclomotori sono stati 101.667 di cui
solo 30.125 recuperati, cioè il 29%; mentre quelli dei
motocicli ammontano a 17.237 con solo 5.561 recuperati, pari
al 32%. Non meno confortanti sono i dati del 1 semestre 2000
da dove emerge un aumento del 15% dei furti dei motocicli (1.123
in più).
Sempre dal raffronto statistico del 1 semestre 2000 si rileva
invece una diminuzione dei furti dei ciclomotori pari al 34%
(15.053 in meno), mentre restano stabili i recuperi di entrambe
le categorie di veicoli pari al 34%.
Sempre dal confronto per provincia tra targhette per ciclomotori
rilasciate e numero di furti emergono i casi limite di Palermo,
Napoli e Roma, dove le percentuali superano il 50%, seguite a
ruota da Milano, Genova e Catania.
Le aeree più esposte a questo fenomeno sono quelle metropolitane
di Roma, Napoli e Milano, aree in cui si concentra il 30% dei
furti su scala nazionale.
Se da un lato e' molto facile rubare un ciclomotore, a causa
delle scarse difese passive (la gran parte manca di sistemi antifurto)
e quindi affidate alla classica catena o bloccasterzo, misure
quasi sempre inefficaci, dall'altro e' abbastanza facile l'operazione
di riciclaggio di questi veicoli, in quanto mancando di una punzonatura
c.d. "di sicurezza" fatta in varie parti del telaio,
risulta abbastanza facile alterare un numero di telaio, o falsificare
un certificato di idoneità tecnica, oppure ricorrere alla
tecnica del "tarocco", cioè fornire un ciclomotore
o motociclo dei documenti o della targa di un altro veicolo dello
stesso tipo e modello danneggiato alterando il telaio per farlo
corrispondere a quello dei documenti.
Le contromisure per ridurre se non proprio bloccare questo fenomeno
criminale potrebbero essere quelle di dotare il certificato di
idoneità dei ciclomotori di un chip analogico sulla falsa
riga di quello delle carte di credito che non consente la duplicazione
dei dati, oppure marcare le componenti dei telai con dei codici
riconoscibili solo all'esame di lettori ottici, cosa che faciliterebbe
non poco le forze di polizia per fornire elementi di prova per
contrastare l'attività di riciclaggio o di ricettazione.
Dotare quindi i ciclomotori o motocicli di sistemi di difesa
passivi c.d. immobilizzanti o i classici sistemi di allarme sonori.
Accanto a questa attività di contrasto c.d. passivo messa
in atto dalle ditte costruttrici potrebbero affiancarsi anche
le amministrazioni locali attraverso la creazione di parcheggi
custoditi da adibire ai veicoli a due ruote.
I ciclomotori rappresentano per i ladri una preda altamente allettante
sia per la rapidità dell'azione criminosa (es., basta
tagliare la catena con un tenaglione e caricarlo velocemente
su di un furgone) quanto per la assoluta mancanza di un registro
nazionale che consenta di individuare il responsabile della circolazione.
Pertanto dal contrassegno di identificazione non e' possibile
risalire al proprietario del veicolo. Esso, come sappiamo, non
e' abbinato al veicolo e quindi non ne segue le sorti.
Il più delle volte il trasferimento di proprietà
di un ciclomotore avviene senza tante formalità, si acquista
da colui che dichiara di essere il proprietario senza la necessita'
di stipulare una scrittura privata. Proprio questa fase rappresenta
l'anello debole del sistema. Infatti colui che acquista un ciclomotore
o motociclo usato da parte di un privato, ma talvolta anche da
un concessionario, deve fare attenzione alla composizione ed
ai caratteri alfanumerici del telaio, basta ad esempio che la
punzonatura presenti lettere di dimensioni diverse o che la targhetta
sembri rimossa per dubitare sulla provenienza lecita del mezzo.
Altro elemento da verificare quando si acquista un ciclomotore
e' il certificato di idoneità tecnica: in particolare
non accettarlo se vi presentano una fotocopia o un certificato
di idoneità tecnica con caratteri e timbri poco leggibili.
Altro controllo potrebbe essere quello di verificare l'integrità
del telaio per constatare se vi siano delle saldature o riverniciature.
Infatti molti veicoli riciclati subiscono l'asportazione della
parte del lamierato dove sono impressi i dati identificativi.
Altro suggerimento e' quello di non acquistare da chi si incontra
per una volta o da chi propone un contatto telefonico a mezzo
di telefonia mobile.
Prima di affrontare le tecniche di contraffazione utilizzate
per riciclare sul mercato ciclomotori e motocicli di provenienza
illecita vediamo brevemente quali sono i dati identificativi
di detti veicoli previsti dal codice della strada.
DATI D'IDENTIFICAZIONE
Il codice della strada all'art. 74 stabilisce che "i ciclomotori,
i motoveicoli, gli autoveicoli, ... devono avere per costruzione:
a) una targhetta d'identificazione, solidamente fissata al veicolo
stesso;
b) un numero di identificazione impresso nel telaio, anche se
realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto
in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati
in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non
sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del
veicolo stesso".
Sempre il codice della strada agli artt. 109 e 114, stabilisce
che anche le macchine agricole e quelle operatrici devono essere
munite degli stessi dati identificatori. Accanto a questi dati
c.d. ufficiali le case costruttrici dei veicoli hanno introdotto,
sia ai fini della produzione che per quelli d'identificazione,
ulteriori dati identificativi del numero del cambio e quello
dell'organo motore.
A) LA TARGHETTA D'IDENTIFICAZIONE
Tutte le case costruttrici di veicoli a motore hanno l'obbligo
di stampigliare in modo indelebile su ogni veicolo costruito
i dati d'identificazione e di omologazione. La stampigliatura
contenente i dati di identificazione del veicolo deve essere
impressa su una targhetta fissata al veicolo e deve contenere
le seguenti indicazioni:
- nome della casa costruttrice;
- tipo del veicolo (codice del costruttore);
- numero del telaio del veicolo; - numero di omologazione. Recentemente
alcune case costruttrici hanno inserito nella targhetta d'identificazione
delle informazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte,
ed. il livello di equipaggiamento, la massa, numero colore, ecc..
L'apposizione della targhetta del costruttore e' diventata obbligatoria
dal 14 giugno 1985.
Esempio di targhetta di un ciclomotore
apposta da una casa costruttrice
La targhetta apposta dalla casa costruttrice e' fissata saldamente
e posta generalmente in una parte accessibile del veicolo.
AAA FABBRICA MOTOCICLO
e3 1112
3GSKLM3AC5B220001 80db(A)-3750 g/min
Il numero di identificazione
del telaio 3GSKLM3AC5B220001 indica:
- prima parte: 3GS - identificazione del costruttore
- seconda parte: KLM3AC -
- KL: tipo di veicolo
- M3: variante
- AC: versione
- terza parte: 5B22001 identificazione
del veicolo
- quarta parte: 80db(A)-3750 g/min livello sonoro a veicolo fermo.
B) IL NUMERO D'IDENTIFICAZIONE
DEL TELAIO
Generalmente il numero d'identificazione del telaio è
impresso dalla casa costruttrice, esso oltre che ad essere impresso
sul telaio del veicolo e' riportato anche dalla carta di circolazione
o sul certificato d'idoneità tecnica del ciclomotore.
Per i veicoli costruiti antecedentemente al 1980 il numero del
telaio è composto da 8 o 9 cifre. Dall'anno 1980 a seguito
di alcune direttive comunitarie le cifre impresse nel numero
del telaio sono state portate a 17. Con il nuovo codice della
strada le cifre del telaio devono essere 17, di cui le ultime
6 riguardano ed identificano il veicolo, mentre le altre riguardano
la casa costruttrice, il tipo e modello e l'anno di fabbricazione.
Esempio:
ZD4PF0100WS047518
Il codice della strada prevede
anche il caso in cui la punzonatura del telaio venga effettuata
dal d.t.t., ed in particolare l'art. 233 del regolamento di esecuzione
stabilisce che nel caso di irregolarità o mancanza del
numero originale del telaio, venga riprodotto con appositi punzoni,
a cura degli uffici della direzione generale della M.c.t.c.,
un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio
stesso (stella a cinque punte recante all'interno la sigla della
provincia di appartenenza dell'ufficio stesso).
Gli operatori oggi possono riscontrare due tipi di marcature:
a) quella prevista dall'abrogato codice della strada in forza
del quale il numero di punzonatura del telaio effettuato dall'ufficio
d.t.t. competente territorialmente era così formato: -
numero progressivo del registro dell'ufficio d.t.t. (00444);
- numero indicante il codice dell'ufficio d.t.t. che effettua
la punzonatura (W6 indica il codice di identificazione del d.t.t.
di Palermo, per gli altri codici vedi tab. B, allegata all'art.
233 del regolamento di esecuzione).
00444 W6
b) dal 1980 circa il numero di
telaio apposto dall'ufficio d.t.t. competente per territorio,
risulto' composto:
- codice dell'ufficio provinciale d.t.t. che effettua la
ripunzonatura (00345);
- dall'anno di ripunzonatura (90);
- dal numero progressivo del registro dell'ufficio d.t.t. (W6);
00345 90 W
c) il nuovo codice della strada
ha introdotto, dal 1 gennaio 1993, un
nuovo metodo di punzonatura, infatti sono state previste 8 cifre,
le
prime 6 identificano il numero di pratica, le ultime due identificano
l'anno di effettuazione della stessa. Le 8 cifre sono precedute
dal
marchio a stella a 5 punte riportante all'interno la sigla della
provincia a cui fa capo l'ufficio d.t.t. che ha effettuato la
ripunzonatura.
PA 000767 96 PA
RI 000767 96 RI
L'ufficio d.t.t. che effettua
la ripunzonatura del telaio, rilascia un duplicato della carta
di circolazione o del certificato di idoneità tecnica
sul quale viene apposta una specifica annotazione del tipo: punzonato
il telaio d'ufficio o ripetuto il numero di telaio d'ufficio.
TECNICHE DI CONTRAFFAZIONE
DEL NUMERO DI TELAIO
Le forze di polizia nel corso degli anni hanno individuato ben
quattro tecniche di contraffazione utilizzate dalla criminalità
per riciclare sul mercato ciclomotori e motocicli di provenienza
illecita:
A) la prima tecnica e' quella della contraffazione di uno o più
caratteri della composizione alfanumerica. In questo caso la
serie alfanumerica da contraffare può essere asportata
completamente o modificata parzialmente. Di fatto i numeri che
sono più facilmente modificabili sono l'1, il 6, il 7,
l'8 ed il 9.
I numeri d'identificazione di un veicolo sono impressi in carattere
maiuscolo sul telaio o mediante martellamento o con punzonatura,
in maniera tale da evitare che queste si cancellino o si alterino.
In genere i caratteri alfanumerici impressi sul telaio debbono
avere una misura minima di 4 mm, mentre sulla targhetta di identificazione
devono essere di 3 mm. Alla contraffazione della serie alfanumerica
del telaio si accompagna quella del certificato di idoneità
tecnica dove verrà sostituito l'intero numero di telaio.
Questa tecnica e' molto utilizzata anche dai nomadi.
B) La seconda tecnica e' quella di sostituire interamente o parzialmente
il lamierato o il tubolare ove sono impressi i dati d'identificazione.
Questa tecnica non e' molto usata nell'ambito dei veicoli a due
ruote, in quanto comprometterebbe la struttura del veicolo. Questa
tecnica e' prevalentemente utilizzata nell'ambito delle autovetture
e presenta delle saldature ricoperte con uno strato di stucco.
C) Un'altra tecnica, utilizzata solo su alcuni modelli di veicoli
a due ruote (es. Honda mod. HSC), ed in particolare su quelli
che hanno saldato sul telaio una placca metallica su cui sono
riportati i numeri del telaio, e' quella di rimuovere la suddetta
placca metallica da un ciclomotore, ad esempio incidentato, e
risaldarla nello stesso posto di un altro ciclomotore, ovviamente
dello stesso modello, di provenienza furtiva.
D) La quarta tecnica e' quella definita del "doppione",
al ciclomotore rubato viene sostituita l'intera serie alfanumerica
del telaio con la punzonatura di una falsa o copiata da quella
di un veicolo gravemente danneggiato e non più utilizzabile,
oppure da quelli di un ciclomotore ancora circolante. Con questa
tecnica noi avremo la circolazione di due o più veicoli
con gli stessi dati identificativi.
TECNICHE DI CONTROLLO DI UN
NUMERO DI TELAIO DI UN CICLOMOTORE
L'operatore di p.m. nel corso di un controllo di un ciclomotore,
ed in particolare nella verifica del numero di telaio dovrebbe:
a) sottoporre il veicolo a controllo incrociato con il c.e.d.,
fornendo a quest'ultimo il numero di telaio e richiedendo che
la ricerca sia fatta preferibilmente tenendo conto di tutta la
serie alfanumerica, e non solo il numero di telaio: es. nel caso
di un ciclomotore potrebbero risultare oggetto di furto diversi
ciclomotori a secondo della casa costruttrice;
b) il numero di telaio deve essere inciso e mai in rilievo;
c) vi deve essere coincidenza tra il numero di telaio contenuto
nel certificato di idoneità tecnica e quello impresso
sul veicolo;
d) la serie alfanumerica deve essere allineata e le lettere o
le cifre che la compongono devono essere apposte con un intervallo
di spazio regolare;
e) occorre verificare che le cifre, le stelle a cinque punte
o le cifre componenti il numero di telaio siano della stessa
forma e dimensione;
f) passare un polpastrello sul numero del telaio per rilevare
eventuali abrasioni che possono costituire un campanello di allarme
per eventuali manomissioni del telaio.
MOD ALITA' DI EFFETTUAZIONE
DI UN CONTROLLO TECNICO SU DI UN CICLOMOTORE
Prima di iniziare un controllo materiale di un numero di telaio
di un ciclomotore o di un autoveicolo e' indispensabile effettuare,
un rilievo fotografico completo dello stato della parte di lamiera
dove si interviene.
L'accertamento tecnico avviene secondo le seguenti modalità
operative:
1) la prima operazione consiste nel ripulire da polvere o da
sporcizia la parte in lamiera in cui e' impresso il numero di
telaio con un pennello intriso di un normale solvente oppure
di un comune sverniciatore. Il liquido corrosivo fa gonfiare
la vernice la quale viene rimossa con un pezzo di legno o di
plastica. Rimossa la vernice, dalla lamiera emergono eventuali
operazioni di abrasione, saldatura, ripunzonatura o incisioni
non consentite. 2) Se dall'effettuazione della prima operazione
risulta chiara una contraffazione, per far emergere l'originale
composizione alfanumerica del telaio, sulla parte viene cosparso,
in piccole dosi uno specifico acido reagente chiamato "acido
verde" (2). Questo acido una volta passato sul numero di
telaio evidenzia le cifre o le parti di esse abrase. Infatti
i numeri avranno un colore leggermente diverso da quello della
superficie o un diverso grado di ossidazione. Inoltre questa
tecnica attraverso l'uso di rilievi fotografici effettuati con
pellicole a colori altamente sensibili fa emergere in modo molto
evidente l'alterazione. 3) Una volta terminata l'operazione di
controllo sulla parte sottoposta ad azione dello sverniciatore
o dell'acido verde viene apposto uno strato di comune grasso
antiossidante in uso nelle officine al fine di evitare che essa
sotto l'azione di agenti atmosferici non arrugginisca, e ciò
per consentire un successivo accertamento.
4) L'agente accertatore nel compilare il verbale di accertamento
tecnico, in caso di uso di sverniciatore o di acido verde dovrà
inserire la dicitura "che la lamiera e' stata trattata con
sverniciatore e/o acido verde, e che sulla stessa e' stato cosparso
del grasso, al fine di evitare la corrosione e di permettere
un successivo accertamento". Infatti il grasso antiossidante
ferma gli effetti chimici dell'acido verde sulla lamiera e quindi
permette la ripetibilità dell'accertamento. L'adozione
di tali precauzioni consentono la ripetibilità dell'accertamento
in quanto l'uso di modiche quantità di acido verde sulla
lamiera e per brevi frazioni di tempo non comporta la perdita
di particelle di lamiera stessa. Di fatti nel caso in cui, per
esigenze investigative, si e' dovuto ripetere il controllo sono
riapparse chiaramente le parti contraffatte emerse nel corso
del primo accertamento.
BREVI NOTE SULL'ACCERTAMENTO
TECNICO OPERATO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SUI NUMERI IDENTIFICATIVI
DEL TELAIO DI VEICOLI IN SEQUESTRO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO
DELLA CONTRAFFAZIONE
Nel corso della attività di accertamento tecnico operato
dalla p.g. sui numeri identificativi del telaio di autovetture,
ciclomotori o motoveicoli in sequestro perché sospettati
di contraffazione qualche dubbio e' sorto sulla natura dell'accertamento
cioè se questo sia o meno ripetibile. La questione nasce
dal fatto che i metodi di evidenziazione dei dati identificativi,
eseguiti attraverso l'uso di reagenti chimici, possano o meno
danneggiare in modo irreparabile la parte sottoposta all'esame,
e conseguentemente compromettere eventuali successivi esami tecnici,
che per varie eventualità potrebbero effettuarsi in seguito.
Appare chiaro che nei casi di accoglimento della tesi dell'irripetibilità
dell'accertamento tecnico deriverebbero conseguenze assolutamente
negative sia in termini di risultati dibattimentali per i giudizi
pendenti, sia per l'aggravamento delle incombenze della p.g.
in fase di indagine preliminare, ma forti ragioni sostanziali
ci inducono a ritenere come unica tesi accoglibile quella ripetibilità
dell'accertamento tecnico. Infatti sulla parte di lamiera ove
e' impresso il numero di telaio, interessato alle indagini il
personale della p.g. operante passa dei reagenti chimici usando
un pennello. Questo reagente provoca lo scollamento della vernice
superficiale che, una volta asportata, permette di vedere eventuali
operazioni di abrasione o molatura della lamiera sottostante
ove e' punzonato il numero identificativo oggetto di indagine.
L'uso corretto dei solventi, siano essi sverniciatori o il c.d.
acido verde, sulla parte interessata ed il successivo trattamento
della stessa parte con del grasso antiossidante in modo tale
da preservarla da deterioramenti, non esclude la ripetizione
successiva dell'accertamento, non comportando essa una distruzione
dei dati che serviranno alla p.g. per la prosecuzione delle indagini.
Dal punto di vista del diritto e dell'uso procedurale i dati
che emergono a seguito dell'accertamento tecnico hanno uno scopo
immediato che e' quello ricognitivo delle indagini ed uno successivo,
ovviamente supportato da altri elementi probatori (es. il riconoscimento
del mezzo da parte del proprietario, o altri riscontri di vario
genere alle tesi accusatorie), in prospettiva della fase dibattimentale.
NUMERO MOTORE
Moltissime case costruttrici di ciclomotori o motocicli oltre
al numero di telaio sono solite punzonare il numero identificativo
dell'organo motore. Non essendo un obbligo per le case costruttrici
non tutti i veicoli a due ruote ne sono dotati.
Quindi la sua assenza non vuol dire necessariamente che siamo
in presenza di un veicolo di dubbia provenienza. Pertanto pur
in presenza di un numero di motore limato o abraso, non si verifica
la violazione dell'art. 74 c.d.s., in quanto necessita verificare
la provenienza del motore. Tale situazione può essere
di una operazione o di riciclaggio o di provenienza illecita
del motore. Va tuttavia evidenziato che l'alterazione o la contraffazione
del motore non e' di per se' punibile. Tale condotta potrebbe
rientrare in un programma criminale di più ampio respiro
come la ricettazione.
CONTRASSEGNO D'IDENTIFICAZIONE
DEL CICLOMOTORE
Un altro elemento identificativo di un ciclomotore consiste nel
contrassegno di identificazione previsto dagli artt. 248 e 249
del regolamento di esecuzione ed attuazione. Esso e' costituito
da una targhetta da applicare al ciclomotore contraddistinto
da un codice alfanumerico.
Chiunque vuole circolare con un ciclomotore deve essere fornito
di detto contrassegno. Esso e' strettamente legato alla persona
e non segue le vicende giuridiche del veicolo, viene rilasciato
a persona con più di 18 anni o una persona giuridica.
Il contrassegno di identificazione permette all'intestatario
di circolare con diversi ciclomotori, assumendo la responsabilità
della circolazione del ciclomotore di volta in volta utilizzato.
Il contrassegno di identificazione e' rilasciato dall'ufficio
provinciale competente della direzione generale della M.c.t.c.,
anche diverso da quello del luogo di residenza. Esso può
essere consegnato direttamente a chi ha fatto la richiesta, o
attraverso i rivenditori autorizzati o i concessionari.
In caso di trasferimento di proprietà o di costituzione
di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del
ciclomotore, il contrassegno di identificazione rimane in possesso
dell'intestatario che può conservarlo per apporlo su di
un altro ciclomotore o restituirlo all'ufficio provinciale competente
della direzione generale della M.c.t.c.. I contrassegni restituiti
vengono distrutti dagli uffici provinciali competenti della direzione
generale della M.c.t.c..
Esso deve essere sempre ben visibile, porta in rilievo su fondo
bianco retroriflettente una combinazione di cifre e lettere,
nonché il marchio ufficiale della Repubblica italiana.
Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono
di colore nero, come il marchio ufficiale della Repubblica italiana.
Il codice alfanumerico e' costituito da una combinazione di lettere
e numeri stabilita dalla direzione generale della M.c.t.c., non
deve essere necessariamente illuminato.
In caso di smarrimento, distruzione o furto del contrassegno
l'intestatario deve comunicarlo all'ufficio provinciale della
direzione generale della M.c.t.c., entro tre giorni, nonché
sporgere denuncia all'autorità di p.s.. L'ufficio provinciale
della direzione generale della M.c.t.c. rilascia su richiesta
dell'interessato un nuovo contrassegno che viene annotato presso
il c.e.d.. Durante un controllo l'operatore di polizia può
riconoscere l'alterazione del contrassegno da alcuni elementi
e dall'esame della parte interna del contrassegno ed in particolare:
- manomissioni grossolane dei caratteri alfanumerici, es. attraverso
la battitura dei numeri e la sua successiva colorazione.
Per quanto riguarda invece la falsificazione sono elementi indicativi:
- presenza di rigonfiamenti o tendenza a scollarsi della pellicola
rifrangente;
- il marchio della Repubblica italiana risulta dipinto e non
in rilievo;
- caratteri alfanumerici verniciati e non in rilievo;
- marchio p.g.s. stampato sopra le pellicole, mentre nelle targhe
originali il suddetto marchio risulta prestampato dalla ditta
costruttrice e si pone all'interno della pellicola.
CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA
PER I CICLOMOTORI
Il codice della strada all'art. 97 stabilisce che: "...
i ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di un certificato
di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione
e costruttivi, rilasciato dalla direzione generale della M.c.t.c.
...". Esso e' rilasciato dagli uffici provinciali del dipartimento
dei trasporti terrestri (d.t.t.).
Nel corso degli anni abbiamo avuto vari modelli e versioni del
c.d. certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori.
Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, ed in
particolare il d.m. del 7 luglio 1999, ha introdotto un nuovo
modello di certificato di idoneità tecnica per ciclomotori,
denominato modello MC 2050/OA.
E' composto da un solo foglio stampato fronte e retro, nella
prima facciata sono inseriti i dati identificativi del veicolo,
mentre nel retro abbiamo quelli tecnici ed i codici.
I dati alfanumerici sono meccanizzati ed impressi su di un modello
cartaceo, di dimensioni mm 166 I 105, in cui si intravedono in
trasparenza una filigrana con impressi dei ciclomotori e di colore
rosa.
Mod. 2050/OA
Accanto al mod. 2050/OA, e' ancora
in uso il mod. 2051/OM, che si divide in due modelli: il primo
a compilazione manuale, generalmente utilizzato dalle fabbriche
artigianali o per i duplicati a seguito di smarrimento o furto.
E' composta da un solo foglio stampato fronte e retro contenente
nella faccia-fronte l'autorizzazione a circolare emessa dal d.t.t.,
e nella faccia-retro i dati tecnici ed i codici.
Il secondo modello, tipo meccanizzato, e' composto da un solo
foglio stampato su una sola faccia, fronte, che presenta due
pagine affiancate, nella prima sono inseriti i dati identificativi
del veicolo, mentre nella seconda abbiamo quelli tecnici ed i
codici. Il retro del documento non e' utilizzato. Questo modello
di c.i.t. e' stampigliato su di un cartoncino non filigranato
di colore bianco o verde, con il timbro tondo dello Stato e dell'ufficio
d.t.t. che lo ha rilasciato.
Mod. MC 2051/OM
Mod. 2050
Il c.i.t. del ciclomotore non
e' nominativo, pertanto segue la vita del ciclomotore dalla sua
nascita sino alla sua distruzione. Nel caso di smarrimento si
procede pertanto ad un nuovo collaudo del mezzo ed al rilascio
del relativo duplicato.
L'uso di modelli stampati su semplici cartoncini non filigranati
ha facilitato la falsificazione attraverso la riproduzione degli
stessi, ad es. usando semplici fotocopie.
Nell'opera giornaliera di controllo dei ciclomotori da parte
delle forze di polizia capita spesso di imbatterci in certificati
d'idoneità tecnica di ciclomotori falsi, infatti le tecniche
di contraffazione più usate sono:
A) la riproduzione del certificato di idoneità tecnica,
in tal caso occorre verificare l'autenticità del timbro
dello Stato o del d.t.t., infatti nel caso di c.i.t. falso, il
timbro tonto non e' impresso con l'inchiostro ma fa parte integrante
della riproduzione, la controprova può essere ottenuta
sottoponendo il documento all'esame di una lampada a luce ultravioletta;
B) l'uso di una fotocopia del documento originale con conseguente
modifica del numero di telaio.
MOD ALITA' DI EFFETTUAZIONE
DI UN CONTROLLO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA DI UN CICLOMOTORE
Se durante un controllo di documenti di un ciclomotore all'operatore
di polizia viene mostrato un c.i.t. in fotocopia quest'ultimo
deve allertarsi in quanto nel 90% dei casi siamo in presenza
di un veicolo di provenienza illecita.
L'operatore deve controllare:
a) se vi e' corrispondenza tra il modello del c.i.t. e l'anno
di costruzione del veicolo;
b) il timbro dello Stato;
c) le dimensioni del c.i.t.;
d) se i numeri di telaio riportati sul c.i.t. al fine di verificare
se alcuni numeri sono stati corretti o modificati in altri, particolare
attenzione va posta nell'esame dei numeri 0, 1, 3, 8, 9 che sono
più facilmente trasformabili;
e) verificare attraverso un esame in trasparenza del c.i.t. se
sono stati utilizzati agenti chimici, bianchetto per coprire
o cancellare in tutto o in parte il numero di telaio.
(*) Relazione svolta nella Giornata
di studi per la polizia municipale, Cefalù, 29-31 marzo
2001.
(1) I dati sono tratti dal Convegno "Furto e riciclaggio
del veicolo motorizzato a due ruote" organizzato dal Ministero
dell'interno, dall'Acma e dalla F.m.i, il 21 settembre 2000.
(2) Questo reagente sino a qualche anno fa era fornito alla polizia
di Stato, dalla Direzione centrale della polizia criminale -
Servizio di polizia scientifica. Oggi può essere acquistato
dalle Forze di polizia sul libero mercato su espressa richiesta
ed in base ad una formula chimica derivante da circolare ministeriale. |