TRATTO DA:


     
 

VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO

L’art.159 del c.d.s. al comma 5° attribuisce agli organi di Polizia il potere di intervento per il recupero dei veicoli in sosta che per il loro stato o per qualsiasi altro motivo possano ritenersi essere stati abbandonati.

Presupposto indispensabile per tale norma è il campo di applicazione del codice della strada, secondo i principi generali dettati dall’art.1, sulla base del quale il veicolo dovrà essere rinvenuto sulla strada, intendendo con tale termine le aree soggette ad uso pubblico e pertanto sia la sede stradale e sue pertinenze, sia le aree private soggette a pubblico passaggio.

La rimozione di cui al comma 5° dell'art.159 c.d.s., non essendo direttamente correlata ad una violazione specifica delle norme del codice della strada, è da intendersi avere natura distinta dalle sanzioni amministrative accessorie. Il medesimo comma infatti rimanda al D.P.R. 915/82, normativa sostituita da quella introdotta dal D.Lgs. 22/97, anziché rinviare alle norme di cui all'art.215 c.d.s., previste per la rimozione di veicoli in forza di applicazione di una sanzione accessoria.

L’art.46 del D.Lgs. 22/97, sebbene formulato con uno stile alquanto confuso, stabilisce il conferimento di tali veicoli ai centri di raccolta autorizzati rinviando le procedure ed i casi ad un decreto di attuazione, emanato dal Ministro degli Interni in data 22 ottobre 1999 con il n.460.

Il decreto ministeriale ne conferma il campo applicativo su aree ad uso pubblico, prevedendo una diversa procedura di intervento a seconda che il veicolo risulti in evidente stato di abbandono secondo quanto indicato dall’art.1, e cioè quando risulta privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oppure, sebbene fuori dai casi appena enunciati, risulti il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta irregolare dello stesso in area ad uso pubblico, previsto dal successivo art.2.

Entrambe le ipotesi prevedono l'acquisizione della proprietà da parte degli organi pubblici.

Nel primo caso viene indicata l'acquisizione della proprietà per occupazione ai sensi dell'art.923 del c.c. trascorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti, ovvero dalla data di rinvenimento nel caso di proprietario non identificabile, senza che l'avente diritto abbia chiesto la restituzione.

Secondo quanto stabilito per la seconda ipotesi, l'acquisizione della proprietà avviene decorso un anno dalla pubblicazione all'albo Pretorio dell'avvenuto ritrovamento, ai sensi dell'art.929 del codice civile.

Alla luce dei criteri indicati dal D.M. 460/99 per stabilire lo “stato di abbandono di un veicolo”, che di seguito si riportano:

  • a) veicolo a motore o rimorchio privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di circolazione per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto; (art.1/1° d.m. 460/99)
  • b) veicolo a motore o rimorchio privo di parti essenziali per l'uso o la conservazione per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto; (art.1/1° d.m. 460/99)
  • c) veicolo a motore o rimorchio in sosta irregolare su un area ad uso pubblico protratta per oltre sessanta giorni per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto.

Appare evidente che solo per il caso b) è possibile classificare il veicolo quale “rifiuto speciale” così come stabilito dall’art.7 del d.lgs. 22/97, e cioè quando il veicolo è sprovvisto di uno o più organi essenziali da non consentirne la circolazione.

Il successivo art.46 infatti, non riportando la formulazione utilizzata dal citato art.7, prende in esame tutti i veicoli indipendentemente dal fatto che gli stessi siano classificati o meno rifiuti speciali.

Ne consegue che l'accertamento di violazione di cui all'art.50 comma 1° del d.lgs. 22/97, riferito all'abbandono di rifiuti,  sia esclusivamente applicabile nel caso previsto al citato punto b).

Qualora il veicolo rinvenuto sia privo di targhe o privo di contrassegno per i ciclomotori, trova senza dubbio applicazione la sanzione prevista dall’art.100/11° ovvero dall’art.97/8° del c.d.s., che vietano rispettivamente la circolazione dei veicoli privi di targhe di immatricolazione o di contrassegno di circolazione, atteso che per le motivazioni sopra riportate trattasi di veicoli e non di rifiuti speciale e che lo stato di abbandono non deroga alle norme del codice della strada.

Lo stesso art.1/1° del d.m. 460/99 prevede infatti, oltre alla rimozione, l'eventuale rilevazione di violazioni al c.d.s.

Per quanto concerne in particolare il rinvenimento di veicolo in sosta irregolare protratta per oltre sessanta giorni, l'art.2 del d.m. 460/99 al comma 1° fa salve le ipotesi di rimozione del veicolo quali sanzioni amministrative accessorie correlate alla violazione delle norme che regolano la sosta.

In tal caso si dovrà adottare pertanto la procedura prevista dall’art.215 del codice della strada.

Tale ipotesi merita però un considerazione dovuta all'obbligatorietà dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dettata dall’art.210 del c.d.s. e dalla necessità di accertare il protrarsi del termine dei sessanta giorni attraverso apposita verbalizzazione come indicato dall’art.2/1 del d.m. 460/99, ne consegue che il concreto verificarsi di tale circostanza sia realizzabile unicamente nel caso in cui:

1) la violazione prevede la sanzione accessoria della rimozione;
2) non sia stato possibile eseguire la rimozione entro i sessanta giorni a causa di impedimenti.

1 - PROCEDURA RIFERITA AI VEICOLI IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO - Art.1 D.M. 460/1999

Presupposti:

1) Deve trattarsi di veicolo a motore o di rimorchio
2) Il rinvenimento deve avvenire su aree ad uso pubblico
3) Il veicolo deve trovarsi privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero privo di parti essenziali per l'uso o la conservazione

a - Procedura relativa al rinvenimento di veicoli privi di targa ovvero di contrassegno di circolazione e proprietario conosciuto:

1) Accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto
2) Procedere alla rimozione ai sensi dell'art.159 del c.d.s.
3) Redigere verbale di accertata violazione ai sensi dell'art.100/11° o 97/8° c.d.s.
4) Redigere verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti del veicolo ai sensi dell'art.1/1° del D.M. 460/99
5) Redigere verbale di rimozione ai sensi dell'art.159/5° del c.d.s. e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai sensi dell'art.46/3° del d.lgs. 22/97 con l'attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
6) Notificare gli atti di cui sopra al proprietario del veicolo
7) Trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione degli  atti al proprietario del veicolo redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art. 923 c.c.
8) Trasmettere comunicazione al Centro di Raccolta per l'attivazione delle formalità di radiazione

b - Procedura relativa al rinvenimento di veicoli privi di targa ovvero di contrassegno di circolazione e proprietario sconosciuto o non identificabile:

1) Accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto
2) Procedere alla rimozione ai sensi dell'art.159 del c.d.s.
3) Redigere verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti del veicolo ai sensi dell'art.1/1° del D.M. 460/99
4) Redigere verbale di rimozione ai sensi dell'art.159/5° del c.d.s. e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai sensi dell'art. 46/3° del D.Lgs. 22/97 con l'attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
5) Trascorsi 60 giorni dalla data di rinvenimento redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art. 923 c.c.
6) Trasmettere comunicazione al Centro di Raccolta per l'attivazione delle formalità di radiazione

c - Procedura relativa al rinvenimento di veicoli privi di parti essenziali per l'uso e la conservazione e proprietario conosciuto:

1) Accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto
2) Procedere alla rimozione ai sensi dell'art.159 del c.d.s.
3) Redigere verbale di accertata violazione ai sensi dell'art. 50/1° d.lgs. 22/97
4) Redigere verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti del veicolo ai sensi dell'art.1/1° del D.M. 460/99
5) Redigere verbale di rimozione ai sensi dell'art.159/5° del c.d.s. e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai sensi dell'art.46/3° del d.lgs. 22/97 con l'attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
6) Notificare gli atti di cui sopra al proprietario del veicolo
7) Trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione degli  atti al proprietario del veicolo redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c
8) Trasmettere comunicazione al Centro di Raccolta per l'attivazione delle formalità di radiazione

d - Procedura relativa al rinvenimento di veicoli privi di parti essenziali per l'uso e la conservazione e proprietario sconosciuto o non identificabile:

1) Accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto
2) Procedere alla rimozione ai sensi dell'art.159 del c.d.s.
3) Redigere verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti del veicolo ai sensi dell'art.1/1° del D.M. 460/99
4) Redigere verbale di rimozione ai sensi dell'art.159/5° del c.d.s. e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai sensi dell'art.46/3° del d.lgs. 22/97 con l'attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
5) Trascorsi 60 gg. dalla data di rinvenimento redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c.
6) Trasmettere comunicazione al Centro di Raccolta per l'attivazione delle formalità di radiazione

 

2 - PROCEDURA RIFERITA AI VEICOLI IN SOSTA VIETATA PROTRATTA NEL TEMPO - Art.2 D.M. 460/1999

Presupposti:

1) Deve trattarsi di veicolo a motore o di rimorchio
2) Il rinvenimento deve avvenire su aree ad uso pubblico
3) Il veicolo deve trovarsi in sosta vietata ai sensi degli artt.6,7,157,158.175 c.d.s. per oltre 60 giorni
4) Il veicolo non essere stato rimosso in applicazione di sanzione accessoria riferita alla violazione di sosta irregolare.

Procedura relativa a rinvenimento di veicoli in sosta irregolare protratta per oltre 60 giorni:

1) Accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto
2) Procedere alla verbalizzazione relativa alla norma violata in materia di soste irregolari trascorsi almeno 60 giorni dal primo accertamento
3) Procedere alla rimozione ai sensi dell'art.159 del c.d.s.
4) Redigere verbale di rimozione ai sensi dell'art.159/5° del c.d.s. e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai sensi dell'art.46/3° del d.lgs. 22/97 con l'attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
5) Provvedere alla comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art.927 c.c.
6) Pubblicazione del ritrovamento all'albo Pretorio comunale ai sensi dell'art.928
7) Invito al proprietario al ritiro del proprio veicolo a firma del Sindaco
8) Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione procedere all'acquisizione della proprietà del veicolo ai sensi dell'art.929 c.c.
9) Provvedere al comunicazione dell'acquisizione della proprietà al Centro di Raccolta per la successiva cancellazione al P.R.A. e rottamazione del veicolo.

VEICOLO ABBANDONATO

CASI

ATTI

Privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione

(Procedura art.1 D.M. 460/99)

Proprietario conosciuto

1) Verbale per eventuali violazioni al c.d.s.
2) Verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti
3) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3° d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
4) Trascorsi 60 gg. dalla data di notificazione dei verbali 1, 2 e 3 senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c.
5) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della formalità di radiazione contenente:

- Attestazione del decorso termine di 60 gg.
- Tutti i dati necessari
- Attestazione sussistenza condizioni previste dall’art.1/1° D.M. 460/99
- Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto della comunicazione

Proprietario
sconosciuto

1) Verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle arti mancanti
2) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3° d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
3) Trascorsi 60 gg. dalla data del rinvenimento senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c.
4) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della formalità di radiazione contenente:

- Attestazione del decorso termine di 60 gg.
- Tutti i dati necessari
- Attestazione sussistenza condizioni previste dall’art.1/1° D.M. 460/99
- Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto della comunicazione


Privo di parti essenziali per l'uso o la conservazione

(Procedura art.1 D.M. 460/99)

In tal caso il veicolo è da considerarsi rifiuto speciale ai sensi dell'art.7 d.lgs. 22/1997

Proprietario conosciuto

1) Verbale per eventuali violazioni al c.d.s.
2) Verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle arti mancanti
3) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3° d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
4) Verbale di accertata violazione all'art.50/1° d.lgs. 22/97
5) Trascorsi 60 gg. dalla data di notificazione del verbale 4 senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c.
6) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della formalità di radiazione contenente:

- Attestazione del decorso termine di 60 gg.
- Tutti i dati necessari
- Attestazione sussistenza condizioni previste dall’art.1/1° D.M. 460/99
- Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto della comunicazione

Proprietario sconosciuto

1) Verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle arti mancanti
2) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3° d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
3) Trascorsi 60 gg. dalla data del rinvenimento senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c.
4) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della formalità di radiazione contenente:

- Attestazione del decorso termine di 60 gg.
- Tutti i dati necessari
- Attestazione sussistenza condizioni previste dall’art.1/1° D.M. 460/99
- Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto della comunicazione


Veicolo in sosta vietata per un periodo continuativo di oltre 60 giorni in violazione degli artt.6, 7, 157, 158 175 del c.d.s.

(Procedura art.2 D.M. 460/1999)

Rimozione eseguita quale sanzione accessoria

Si adotta la procedura prevista dall’art.215 del c.d.s. e relativo regolamento di esecuzione.

Sanzione accessoria della rimozione non eseguita per impedimenti ovvero non prevista

1) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento per la temporanea custodia al centro di raccolta ai sensi dell'art.4673° d.lgs. 22/1997 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
2) Comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art.927 c.c.
3) Pubblicazione di cui all'art.928 c.c.
4) Notifica al proprietario del veicolo dell'invito a ritirarlo nel termine indicato dall’art.929 c.c. con esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione.
5) Può verificarsi una delle seguenti ipotesi:

- Restituzione al proprietario che ritira il veicolo previo pagamento delle spese di custodia e del procedimento
- Trascorso il termine di cui all'art.929 c.c. senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo il centro di raccolta procede alla rottamazione previa cancellazione dal P.R.A.
- Trascorso il termine di cui all'art.929 c.c. senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo, il Comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, ne dispone la vendita.

 
     


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