VEICOLI IN STATO
DI ABBANDONO
Lart.159 del c.d.s. al
comma 5° attribuisce agli organi di Polizia il potere di
intervento per il recupero dei veicoli in sosta che per il loro
stato o per qualsiasi altro motivo possano ritenersi essere stati
abbandonati.
Presupposto indispensabile per
tale norma è il campo di applicazione del codice della
strada, secondo i principi generali dettati dallart.1,
sulla base del quale il veicolo dovrà essere rinvenuto
sulla strada, intendendo con tale termine le aree soggette ad
uso pubblico e pertanto sia la sede stradale e sue pertinenze,
sia le aree private soggette a pubblico passaggio.
La rimozione di cui al comma
5° dell'art.159 c.d.s., non essendo direttamente correlata
ad una violazione specifica delle norme del codice della strada,
è da intendersi avere natura distinta dalle sanzioni amministrative
accessorie. Il medesimo comma infatti rimanda al D.P.R. 915/82,
normativa sostituita da quella introdotta dal D.Lgs. 22/97, anziché
rinviare alle norme di cui all'art.215 c.d.s., previste per la
rimozione di veicoli in forza di applicazione di una sanzione
accessoria.
Lart.46 del D.Lgs. 22/97,
sebbene formulato con uno stile alquanto confuso, stabilisce
il conferimento di tali veicoli ai centri di raccolta autorizzati
rinviando le procedure ed i casi ad un decreto di attuazione,
emanato dal Ministro degli Interni in data 22 ottobre 1999 con
il n.460.
Il decreto ministeriale ne conferma
il campo applicativo su aree ad uso pubblico, prevedendo una
diversa procedura di intervento a seconda che il veicolo risulti
in evidente stato di abbandono secondo quanto indicato dallart.1,
e cioè quando risulta privo della targa di immatricolazione
o del contrassegno di identificazione ovvero di parti essenziali
per l'uso o la conservazione, oppure, sebbene fuori dai casi
appena enunciati, risulti il protrarsi per oltre sessanta giorni
della sosta irregolare dello stesso in area ad uso pubblico,
previsto dal successivo art.2.
Entrambe le ipotesi prevedono
l'acquisizione della proprietà da parte degli organi pubblici.
Nel primo
caso viene indicata l'acquisizione della proprietà per
occupazione ai sensi dell'art.923 del c.c. trascorsi sessanta
giorni dalla data di notifica degli atti, ovvero dalla data di
rinvenimento nel caso di proprietario non identificabile, senza
che l'avente diritto abbia chiesto la restituzione.
Secondo quanto
stabilito per la seconda ipotesi, l'acquisizione della proprietà
avviene decorso un anno dalla pubblicazione all'albo Pretorio
dell'avvenuto ritrovamento, ai sensi dell'art.929 del codice
civile.
Alla luce
dei criteri indicati dal D.M. 460/99 per stabilire lo stato
di abbandono di un veicolo, che di seguito si riportano:
- a) veicolo
a motore o rimorchio privo della targa di immatricolazione o
del contrassegno di circolazione per il quale non risulta presentata
alcuna denuncia di furto; (art.1/1° d.m. 460/99)
- b) veicolo
a motore o rimorchio privo di parti essenziali per l'uso o la
conservazione per il quale non risulta presentata alcuna denuncia
di furto; (art.1/1° d.m. 460/99)
- c) veicolo
a motore o rimorchio in sosta irregolare su un area ad uso pubblico
protratta per oltre sessanta giorni per il quale non risulta
presentata alcuna denuncia di furto.
Appare evidente
che solo per il caso b) è possibile classificare il veicolo
quale rifiuto speciale così come stabilito
dallart.7 del d.lgs. 22/97, e cioè quando il veicolo
è sprovvisto di uno o più organi essenziali da
non consentirne la circolazione.
Il successivo
art.46 infatti, non riportando la formulazione utilizzata dal
citato art.7, prende in esame tutti i veicoli indipendentemente
dal fatto che gli stessi siano classificati o meno rifiuti speciali.
Ne consegue
che l'accertamento di violazione di cui all'art.50 comma 1°
del d.lgs. 22/97, riferito all'abbandono di rifiuti, sia
esclusivamente applicabile nel caso previsto al citato punto
b).
Qualora il
veicolo rinvenuto sia privo di targhe o privo di contrassegno
per i ciclomotori, trova senza dubbio applicazione la sanzione
prevista dallart.100/11° ovvero dallart.97/8°
del c.d.s., che vietano rispettivamente la circolazione dei veicoli
privi di targhe di immatricolazione o di contrassegno di circolazione,
atteso che per le motivazioni sopra riportate trattasi di veicoli
e non di rifiuti speciale e che lo stato di abbandono non deroga
alle norme del codice della strada.
Lo stesso
art.1/1° del d.m. 460/99 prevede infatti, oltre alla rimozione,
l'eventuale rilevazione di violazioni al c.d.s.
Per quanto
concerne in particolare il rinvenimento di veicolo in sosta irregolare
protratta per oltre sessanta giorni, l'art.2 del d.m. 460/99
al comma 1° fa salve le ipotesi di rimozione del veicolo
quali sanzioni amministrative accessorie correlate alla violazione
delle norme che regolano la sosta.
In tal caso
si dovrà adottare pertanto la procedura prevista dallart.215
del codice della strada.
Tale ipotesi
merita però un considerazione dovuta all'obbligatorietà
dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dettata
dallart.210 del c.d.s. e dalla necessità di accertare
il protrarsi del termine dei sessanta giorni attraverso apposita
verbalizzazione come indicato dallart.2/1 del d.m. 460/99,
ne consegue che il concreto verificarsi di tale circostanza sia
realizzabile unicamente nel caso in cui:
1) la violazione
prevede la sanzione accessoria della rimozione;
2) non sia stato possibile eseguire la rimozione entro i sessanta
giorni a causa di impedimenti.
1 - PROCEDURA
RIFERITA AI VEICOLI IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO - Art.1 D.M.
460/1999
Presupposti:
1) Deve trattarsi
di veicolo a motore o di rimorchio
2) Il rinvenimento deve avvenire su aree ad uso pubblico
3) Il veicolo deve trovarsi privo della targa di immatricolazione
o del contrassegno di identificazione, ovvero privo di parti
essenziali per l'uso o la conservazione
a - Procedura
relativa al rinvenimento di veicoli privi di targa ovvero di
contrassegno di circolazione e proprietario conosciuto:
1) Accertarsi
che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia
di furto
2) Procedere alla rimozione ai sensi dell'art.159 del c.d.s.
3) Redigere verbale di accertata violazione ai sensi dell'art.100/11°
o 97/8° c.d.s.
4) Redigere verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione
e delle parti mancanti del veicolo ai sensi dell'art.1/1°
del D.M. 460/99
5) Redigere verbale di rimozione ai sensi dell'art.159/5°
del c.d.s. e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai
sensi dell'art.46/3° del d.lgs. 22/97 con l'attestazione
che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
6) Notificare gli atti di cui sopra al proprietario del veicolo
7) Trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione degli
atti al proprietario del veicolo redigere verbale di occupazione
di cosa mobile ai sensi dell'art. 923 c.c.
8) Trasmettere comunicazione al Centro di Raccolta per l'attivazione
delle formalità di radiazione
b - Procedura
relativa al rinvenimento di veicoli privi di targa ovvero di
contrassegno di circolazione e proprietario sconosciuto o non
identificabile:
1) Accertarsi
che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia
di furto
2) Procedere alla rimozione ai sensi dell'art.159 del c.d.s.
3) Redigere verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione
e delle parti mancanti del veicolo ai sensi dell'art.1/1°
del D.M. 460/99
4) Redigere verbale di rimozione ai sensi dell'art.159/5°
del c.d.s. e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai
sensi dell'art. 46/3° del D.Lgs. 22/97 con l'attestazione
che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
5) Trascorsi 60 giorni dalla data di rinvenimento redigere verbale
di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art. 923 c.c.
6) Trasmettere comunicazione al Centro di Raccolta per l'attivazione
delle formalità di radiazione
c - Procedura
relativa al rinvenimento di veicoli privi di parti essenziali
per l'uso e la conservazione e proprietario conosciuto:
1) Accertarsi
che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia
di furto
2) Procedere alla rimozione ai sensi dell'art.159 del c.d.s.
3) Redigere verbale di accertata violazione ai sensi dell'art.
50/1° d.lgs. 22/97
4) Redigere verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione
e delle parti mancanti del veicolo ai sensi dell'art.1/1°
del D.M. 460/99
5) Redigere verbale di rimozione ai sensi dell'art.159/5°
del c.d.s. e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai
sensi dell'art.46/3° del d.lgs. 22/97 con l'attestazione
che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
6) Notificare gli atti di cui sopra al proprietario del veicolo
7) Trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione degli
atti al proprietario del veicolo redigere verbale di occupazione
di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c
8) Trasmettere comunicazione al Centro di Raccolta per l'attivazione
delle formalità di radiazione
d - Procedura
relativa al rinvenimento di veicoli privi di parti essenziali
per l'uso e la conservazione e proprietario sconosciuto o non
identificabile:
1) Accertarsi
che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia
di furto
2) Procedere alla rimozione ai sensi dell'art.159 del c.d.s.
3) Redigere verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione
e delle parti mancanti del veicolo ai sensi dell'art.1/1°
del D.M. 460/99
4) Redigere verbale di rimozione ai sensi dell'art.159/5°
del c.d.s. e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai
sensi dell'art.46/3° del d.lgs. 22/97 con l'attestazione
che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
5) Trascorsi 60 gg. dalla data di rinvenimento redigere verbale
di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c.
6) Trasmettere comunicazione al Centro di Raccolta per l'attivazione
delle formalità di radiazione
2 - PROCEDURA
RIFERITA AI VEICOLI IN SOSTA VIETATA PROTRATTA NEL TEMPO - Art.2
D.M. 460/1999
Presupposti:
1) Deve trattarsi
di veicolo a motore o di rimorchio
2) Il rinvenimento deve avvenire su aree ad uso pubblico
3) Il veicolo deve trovarsi in sosta vietata ai sensi degli artt.6,7,157,158.175
c.d.s. per oltre 60 giorni
4) Il veicolo non essere stato rimosso in applicazione di sanzione
accessoria riferita alla violazione di sosta irregolare.
Procedura
relativa a rinvenimento di veicoli in sosta irregolare protratta
per oltre 60 giorni:
1) Accertarsi
che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia
di furto
2) Procedere alla verbalizzazione relativa alla norma violata
in materia di soste irregolari trascorsi almeno 60 giorni dal
primo accertamento
3) Procedere alla rimozione ai sensi dell'art.159 del c.d.s.
4) Redigere verbale di rimozione ai sensi dell'art.159/5°
del c.d.s. e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai
sensi dell'art.46/3° del d.lgs. 22/97 con l'attestazione
che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
5) Provvedere alla comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art.927
c.c.
6) Pubblicazione del ritrovamento all'albo Pretorio comunale
ai sensi dell'art.928
7) Invito al proprietario al ritiro del proprio veicolo a firma
del Sindaco
8) Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione procedere
all'acquisizione della proprietà del veicolo ai sensi
dell'art.929 c.c.
9) Provvedere al comunicazione dell'acquisizione della proprietà
al Centro di Raccolta per la successiva cancellazione al P.R.A.
e rottamazione del veicolo.
VEICOLO ABBANDONATO |
CASI |
ATTI |
Privo della targa di immatricolazione o del contrassegno
di identificazione
(Procedura art.1 D.M. 460/99) |
Proprietario conosciuto |
1) Verbale per eventuali violazioni al c.d.s.
2) Verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione
e delle parti mancanti
3) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento
provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3°
d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante
oggetto di furto
4) Trascorsi 60 gg. dalla data di notificazione dei verbali 1,
2 e 3 senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto,
redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923
c.c.
5) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della
formalità di radiazione contenente:
- Attestazione del decorso termine di 60 gg.
- Tutti i dati necessari
- Attestazione sussistenza condizioni previste dallart.1/1°
D.M. 460/99
- Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto
della comunicazione |
Proprietario
sconosciuto |
1) Verbale di constatazione dello stato d'uso e
di conservazione e delle arti mancanti
2) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento
provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3°
d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante
oggetto di furto
3) Trascorsi 60 gg. dalla data del rinvenimento senza che il
veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, redigere verbale
di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c.
4) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della
formalità di radiazione contenente:
- Attestazione del decorso termine di 60 gg.
- Tutti i dati necessari
- Attestazione sussistenza condizioni previste dallart.1/1°
D.M. 460/99
- Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto
della comunicazione |
Privo di parti essenziali per l'uso o la conservazione
(Procedura art.1 D.M. 460/99)
In tal caso il veicolo è da considerarsi
rifiuto speciale ai sensi dell'art.7 d.lgs. 22/1997 |
Proprietario conosciuto |
1) Verbale per eventuali violazioni al c.d.s.
2) Verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione
e delle arti mancanti
3) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento
provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3°
d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante
oggetto di furto
4) Verbale di accertata violazione all'art.50/1° d.lgs. 22/97
5) Trascorsi 60 gg. dalla data di notificazione del verbale 4
senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto,
redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923
c.c.
6) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della
formalità di radiazione contenente:
- Attestazione del decorso termine di 60 gg.
- Tutti i dati necessari
- Attestazione sussistenza condizioni previste dallart.1/1°
D.M. 460/99
- Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto
della comunicazione |
Proprietario sconosciuto |
1) Verbale di constatazione dello stato d'uso e
di conservazione e delle arti mancanti
2) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento
provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3°
d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante
oggetto di furto
3) Trascorsi 60 gg. dalla data del rinvenimento senza che il
veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, redigere verbale
di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c.
4) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della
formalità di radiazione contenente:
- Attestazione del decorso termine di 60 gg.
- Tutti i dati necessari
- Attestazione sussistenza condizioni previste dallart.1/1°
D.M. 460/99
- Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto
della comunicazione |
Veicolo in sosta vietata per un periodo continuativo
di oltre 60 giorni in violazione degli artt.6, 7, 157, 158 175
del c.d.s.
(Procedura art.2 D.M. 460/1999) |
Rimozione eseguita quale sanzione accessoria |
Si adotta la procedura prevista dallart.215
del c.d.s. e relativo regolamento di esecuzione. |
Sanzione accessoria della rimozione non
eseguita per impedimenti ovvero non prevista |
1) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s.
e conferimento per la temporanea custodia al centro di raccolta
ai sensi dell'art.4673° d.lgs. 22/1997 con attestazione che
trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
2) Comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art.927 c.c.
3) Pubblicazione di cui all'art.928 c.c.
4) Notifica al proprietario del veicolo dell'invito a ritirarlo
nel termine indicato dallart.929 c.c. con esplicita avvertenza
della perdita della proprietà in caso di omissione.
5) Può verificarsi una delle seguenti ipotesi:
- Restituzione al proprietario che ritira il veicolo
previo pagamento delle spese di custodia e del procedimento
- Trascorso il termine di cui all'art.929 c.c. senza che il proprietario
abbia chiesto la restituzione del veicolo il centro di raccolta
procede alla rottamazione previa cancellazione dal P.R.A.
- Trascorso il termine di cui all'art.929 c.c. senza che il proprietario
abbia chiesto la restituzione del veicolo, il Comune, in relazione
alle condizioni d'uso del veicolo, ne dispone la vendita. |
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