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Ministero dell' Interno Decreto 22 ottobre 1999, n. 460 |
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Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile. | ||
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi"; Considerato che l'articolo 46 del suddetto decreto legislativo demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, la determinazione dei casi e delle procedure di conferimento, ai centri di raccolta previsti dallo stesso articolo, dei veicoli a motore o dei rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 maggio 1999; Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 42-10/A-41 del 5 luglio 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Articolo 1. 1. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree
ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni
da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di
immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero
di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione
di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice
della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione,
dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti
mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo
non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura
di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile,
ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono
la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di
raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo
46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Articolo 2. 1. Gli organi di polizia di cui al comma 1 dell'articolo
1, allorché accertano, attraverso apposita verbalizzazione,
il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo
a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui
ne e' fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e
175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche eliminando
gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 159 e 215 dello stesso
decreto, il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno
dei centri di raccolta indicati nell'articolo 1, dopo aver verificato
che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia
di furto. Articolo 3. 1. La provincia fissa le tariffe delle somme dovute
ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione
dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione
dei veicoli, ovvero soltanto per le prime due operazioni in caso
di vendita ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, nonché
i criteri di detrazione dai corrispettivi dovuti dei valori standardizzati
delle singole tipologie di materiali recuperabili. La tariffa
e' determinata, distintamente per le ipotesi di conferimento
di cui agli articoli 1 e 2, sulla base di criteri forfettari
correlati alla categoria di appartenenza e al valore medio di
mercato del veicolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 ottobre 1999 |
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