- Presentare denuncia alla competente autorità
di pubblica sicurezza facendosi rilasciare la relativa attestazione.
Se insieme all'auto sono stati sottratti documenti (ad esempio,
la patente di guida, la carta di circolazione, il certificato
di proprietà o il foglio complementare, il contrassegno
di assicurazione o della tassa automobilistica), è importante
che questi siano specificatamente elencati nella denuncia.
- Richiedere al
PRA l'annotazione della perdita di possesso, presentando il certificato di proprietà
e l'attestazione della denuncia (in originale o in copia resa
conforme dallo stesso ufficio di pubblica sicurezza). Se non
si dispone del certificato di proprietà, la richiesta
va presentata mediante apposita nota che viene fornita gratuitamente
dal PRA. Non è ammessa la presentazione al PRA per corrispondenza.
Il PRA competente
è quello della provincia di residenza dell'intestatario
del veicolo.
La richiesta di annotazione della perdita di possesso vale anche
ai fini della pratica assicurativa, se il veicolo era assicurato
contro il furto.
Dal ' 99 non fa più fede la data di annotazione al Pra,
ma quella di presentazione della denuncia all'autorità
di pubblica sicurezza. Per non essere obbligati al rinnovo del
bollo è necessario che la data della denuncia sia compresa
nel periodo coperto dal pagamento. Il ritardo, anche di un solo
giorno, comporta l'obbligo del rinnovo del pagamento per tutto
il periodo fisso successivo.
Stesse regole per i casi di sequestro e confisca:
quello che conta, però, è la data del provvedimento
emesso dal pubblico ufficio. |
L'ITER IN CASO
DI FURTO
DENUNCIA ALL'AUTORITA' DI
PUBBLICA SICUREZZA |
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ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE
DELLA DENUNCIA |
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RICHIESTA AL PRA DI ANNOTAZIONE
PERDITA POSSESSO |
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