TRATTO DA:


Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori

targhe auto clonate
 

PUBBLICHIAMO QUI DI SEGUTO ALCUNE RICHIESTE DI AIUTO,
FORMULATE AGLI ESPERTI DELL'A.D.U.C., CHE APPROFITTIAMO PER RINGRAZIARE,
E LA RELATIVA RISPOSTA
 

7 maggio 2002
 

4-Mar-02
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Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara associazione A.D.U.C, chiedo a voi un aiuto per risolvere un problema (accertamento di violazione) dunque vi spiego: Pochi giorni fa', ricevo una raccomandata con bollettino di pagamento, proveniente dal corpo della polizia municipale del comune di Roma, contestandomi, una infrazione il giorno xx ottobre 2001 alle ore 10,14 in una via di Roma "con rilevamento elettronico" aut.min. ll.pp. n.2083/01.
Accertavano che, l'autoveicolo di mia propieta' accedeva nella zona a traffico limitato, senza la prescritta autorizzazione, violando la norma dell'art. 7/01, infine continuava.... cotestazione immediata non prevista ai sensi del d.p.r. n.250/99 art.5, comma 4.
Allora, la targa rilevata elettronicamente corrisponde alla targa della mia autovettura.... ma e' assurdo! perche' io sono residente in Puglia e.... nel giorno, mese ed ora menzionate sopra, mi trovavo sul posto di lavoro, recatomi con la mia vettura (ed e' tutto dimostrabile..);o ra....e' impossibile che mi trovassi in due posti diversi nello stesso momento..! Mi domando, come mai delle apparecchiature elettroniche cosi' avanzate, possano fare questo tipo di errori gravi?
Adesso domando a voi, come posso affrontare questo problema e procedere nel migliore dei modi per la mia difesa, aiutato dai vostri consigli.
Grazie per la vostra cortese attenzione e complimenti al sito, un utile mezzo telematico per la difesa cittadini.
Aspetto vostre notizie saluti da xxxxxxx.

RISPOSTA ADUC
A quanto pare, in questo caso si e' verificato un errore, a meno che non vi siano
targhe clonate della sua auto, in giro.
Potendo dimostrare dove si trovasse non tanto lei, quanto il suo mezzo, sara' in condizione di contestare la multa, fornendo prove e testimonianze. Il problema e' che l'opposizione andrebbe presentata al giudice di pace, di persona, con viaggi e spese da sostenere. Mentre l'alternativa al Prefetto e' sempre rischiosa, vista l'elevata possibilita' di rigetti anche in casi rilevabili. Tuttavia, in questa circostanza, se realmente ha queste prove schiaccianti di dove si trovasse il mezzo, potrebbe optare per questo tipo di ricorso, essendo l'altro troppo oneroso. Purche' tenga presente che in caso di rigetto la sanzione raddoppia e di conseguenza dovra', a quel punto, ricorrere per forza al giudice (chiedendo, in subordine, almeno la riduzione della somma).
Di seguito, si allegano comunque le indicazioni generali.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potrà, entro 30 gg. dalla notifica, fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

 

12-Feb-02
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Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara ADUC, sicuramente a causa di un errore dalla provincia di Napoli mi e' arrivata per posta notifica di sanzione amministrativa di Euro 71, 80 (divieto di sosta) relativa al giorno XX/09/2001 ore 12:10. E' impossibile che quel giorno a quell'ora la mia auto fosse a Napoli considerando che io sono di Ravenna e ne' io, ne' tantomeno la mia auto "siamo" mai stati a Napoli.
Ho Fatto ricorso al prefetto di Napoli mandando copia dello stesso al comando di polizia municipale che aveva eseguito la notifica, dichiarando che quel giorno a quell'ora mi trovavo a lavorare, allegando certificato rilasciato dall'azienda presso la quale presto servizio e indicando che l'auto viene guidata solo ed esclusivamente da me, quindi credevo e continuo a credere possibile in un errore dell'accertatore o dell'ente accertante. In data odierna ho ricevuto comunicazione scritta dall'ufficio ricorsi dove in parole povere mi viene spiegato che non essendoci prove in quello che io dichiaro il ricorso e' stato respinto e ho tempo fino al 28/02/2002 per pagare la somma di Euro 278, 540 (il doppio + spese) Mettendo in chiaro che non ho alcuna intenzione di pagare per un'infrazione che non ho mai commesso, essendo questo evidente, anche perche' io la citta' di Napoli non l'ho mai nemmeno vista (forse in tv qualche volta), sono a chiedervi un consiglio.
Potrei inoltrare nuovamente il ricorso allegando anche le testimonianze dei miei colleghi che facendo turni diversi dal mio al lavoro possono dichiarare che in vari momenti della mattinata di quel giorno hanno chiaramente visto la mia auto parcheggiata nel piazzale dell'azienda in cui io lavoro.
Per fare questo, o qualsiasi altra cosa voi mi possiate consigliare, occorre l'assistenza di un avvocato? Quante probabilita' ho di vincere? Come mi consigliate di procedere?
Io non ho prove fisiche che la mia auto fosse o no a Napoli ma nemmeno loro!
Quindi se per loro io non ho prove per dimostrare che l'auto non era a Napoli loro non le hanno per dimostrare altresi' il contrario.
Sottolineo nuovamente che non intendo ASSOLUTAMENTE pagare per una multa che non ho commesso, tra l'altro notificata in una citta' che non ho nemmeno mai visto! Attendo una vostra risposta in merito e nel frattempo ne approfitto per augurarvi un buon lavoro e complimentarvi con voi per l'utile e ottimo servizio che puntualmente prestate a noi poveri cittadini, che come al solito non abbiamo modo di difenderci di fronte ad una giustizia che a mio parere non e' uguale per tutti, e spesso sembra ceca, come la fortuna, sembra un paradosso ma e' cosi'....

RISPOSTA ADUC
Chiarendo che non puo' neanche ipotizzare di omettere il pagamento se non vince un ricorso (non interessa, all'ordinamento, che lei abbia o meno commesso il fatto, ma solo che possa dimostrarlo) e specificando che i Prefetti tendono a rigettare i ricorsi a meno che non siano molto piu' che ovvi e scontati, si consiglierebbe -se vuole evitare il pagamento- di opporsi avanti al giudice di pace, entro 30gg., dimostrando pero' non dove si trovasse lei, bensi' dove fosse la sua vettura.
In caso cio' non fosse possibile, si rivelerebbe problematico dimostrare l'estraneita' della propria vettura, a fronte di una dichiarazione di pubblici ufficiali -il rapporto non e' paritario: la loro parola vale sino a dimostrazione di errore o di falso.
Si consiglia, pertanto, di valutare esattamente le proprie possibilita' di risuscita.
Consiglieremmo, inoltre, di presentare una denuncia in Procura o comunque da Polizia o Carabinieri, in caso potesse ipotizzare che la targa della sua vettura sia stata clonata.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa:in caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
In subordine, puo' comunque chiedere la riduzione dell'importo alla cifra originaria.

 

 25-Mag-01
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Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ricevo per posta dalla Polizia Municipale di Roma un verbale col quale mi si intima il pagamento di una multa di L.140/mila in quanto il xxx/xxx/2001 in via xxxxxxx avrei passato un semaforo rosso con la mia Panda targata xxxxxx; peccato che quel giorno fossi normalmente al lavoro a xxxxx presso xxxxxxxxxxxxxxx di cui sono dipendente, con la mia Panda parcheggiata appena fuori! Come mi devo comportare per non pagare? Basta una dichiarazione della Azienda che attesti che quel giorno ero al lavoro, od occorrono anche testimoni che mi abbiano visto quel giorno in macchina a Luino? C'e’ gia’ della giurisprudenza al riguardo? Ringrazio sentitamente ed anticipatamente per una Vs. Risposta.

RISPOSTA ADUC
Dove fosse lei, ha poca rilevanza: l'infrazione e' addebitata al mezzo, non a lei e quindi occorre che sia dimostrato il luogo dove fosse la vettura.
E' sempre il giudice, davanti al quale lei presenterà il ricorso, a stabilire se la dichiarazione dell'azienda possa essere sufficiente: a nostro avviso, non sarebbe il caso di rischiare e dunque occorrerebbe precostituirsi anche prove sulla vettura. Le consigliamo anche di sporgere denuncia, in quanto la sua targa potrebbe essere stata clonata.
Il ricorso è meglio presentarlo, entro 30 giorni dalla notifica, al giudice di pace del luogo dove è avvenuta l'infrazione, chiedendo la sospensione e l'annullamento, che se non fossero concesse, dovrebbe pagare entro i 60 giorni utili, altrimenti la multa raddoppia. Dovra' inoltre, presenziare all'udienza, pena il rigetto del ricorso.
Se i 30 giorni fossero già trascorsi, può presentare ricorso al Prefetto, entro 60 giorni, tenendo presente che la multa, in caso di rigetto (quasi certo), raddoppia.

 
 
 

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