TRATTO DA:


 

SICUREZZA STRADALE
   
 

CINTURE DI SICUREZZA E TRASPORTATI
 

Dalla Rassegna Stampa ADUC / 4 agosto 2000 / CORSERA / TORINO. Cinquantamila lire di multa per avere lasciato due cani husky chiusi nel baule della station wagon (con i finestrini aperti). La signora non l'ha presa bene, sicura di essere in regola, anche perché il portabagagli era attrezzato con la rete di divisione. Ma le guardie dell'Enpa non hanno sentito ragioni: le legge regionale dice chiaro che un cane deve avere uno spazio vitale minimo di 8 metri.

Per quanto sopra, attenzione... ma come è possibile conoscere tutte le normative locali ?
La signora potrebbe presentare ricorso ma quanto tempo e denaro gli ci vorrebbe ?
Questo semplice fatto ci riporta alla necessità di cambiare le regole e rendere possibile ed economico al cittadino presentare un ricorso.

Dalle lettere che riceviamo è emerso che molti non hanno chiaro che il viaggiare e/o il trasportare su di un veicolo, violando quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione comporta sia il rischio di una contravvenzione e sia la possibilità che in caso di incidente l'assicurazione attivi un contenzioso per non pagare un danno oppure evidenziare un concorso di colpa per pagarne solo una parte.
Oltre ciò, in caso di incidente grave, può scattare anche la responsabilità penale oppure una presunta responsabilità penale, con tutti i problemi che ne conseguono.
Molti assicuratori sono pronti a giurare che ciò non può accadere … che la loro compagnia paga tutto … ma … quando gli chiedete dove c'è scritto …. allora … ecco di nuovo solo promesse e giuramenti.

Ognuno è libero di credere quello che vuole ma l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (21, via San Niccolò - 50125 Firenze / www.coordinamentocamperisti.it ) deve ricordare quanto segue perché è una famiglia potrebbe veder sfumare anni di lavoro e di sacrifici solo per dover rimborsare i danni provocati ad un trasportato e/o ad altri coinvolti in un grave incidente. Sia ben chiaro che non è nostra intenzione far spendere denaro in assicurazioni ma è nostra convinzione trovare la formula corretta affinché si possa arrivare ad investire ogni anno una somma di denaro per evitare amare sorprese. Ecco perché vogliamo per la RCA il massimale illimitato, ecco perché invitiamo a stipulare polizze per la difesa penale e civile. Passare dalla "spesa assicurativa" ad un "investimento assicurativo" è una questione di cultura e di rispetto verso gli altri cittadini e, come sempre, colpa soprattutto delle Compagnie Assicuratrici italiane, il nostro Paese è in forte ritardo.

DALLA RASSEGNA ADUC N.6/2000 (Anno III) del 15 marzo 2000 / SENZA CINTURE DI SICUREZZA L'ASSICURAZIONE PAGA DI MENO / Le cinture di sicurezza non servono solo a proteggere la incolumità dell'automobilista ma anche il suo portafoglio. Alcune sentenze della magistratura hanno riconosciuto la corresponsabilità di chi non indossava la cintura di sicurezza, riducendo in tal modo il rimborso dovuto dalle assicurazioni.

CINTURE DI SICUREZZA
L'articolo 172 del Codice della Strada è chiaro per quanto riguarda l' Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta è chiaro, infatti, in estrema sintesi leggiamo quanto segue.
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie hanno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Le eccezioni: nella categoria gli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi. Nella categoria N1 gli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2,.
Inoltre, il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.
Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza. Quindi quando circolano normalmente devono utilizzare anche loro le cinture di sicurezza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza. Quindi quando circolano normalmente devono utilizzare anche loro le cinture di sicurezza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso. Queste norme non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.
Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa.
Per le autocaravan occorre ricordare che si deve sedere nei previsti e contrassegnati e, quindi, è vietato durante la marcia dormire in mansarda o sdraiarsi su divani e/o altro nonché camminare all'interno del veicolo.

TRASPORTO DI ANIMALI E PERSONE
Anche in questo caso, l'articolo 169 del Codice della Strada "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore" è chiaro, infatti, in estrema sintesi leggiamo quanto segue.
In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli non può superare quello indicato nella carta di circolazione e devono sedersi nei posti contrassegnati. Unica eccezione: sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
E' vietato il trasporto di animali domestici in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.


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