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Dalla Rassegna Stampa ADUC /
4 agosto 2000 / CORSERA / TORINO. Cinquantamila lire di multa
per avere lasciato due cani husky chiusi nel baule della station
wagon (con i finestrini aperti). La signora non l'ha presa bene,
sicura di essere in regola, anche perché il portabagagli
era attrezzato con la rete di divisione. Ma le guardie dell'Enpa
non hanno sentito ragioni: le legge regionale dice chiaro che
un cane deve avere uno spazio vitale minimo di 8 metri.
Per quanto sopra, attenzione...
ma come è possibile conoscere tutte le normative locali
?
La signora potrebbe presentare ricorso ma quanto tempo e denaro
gli ci vorrebbe ?
Questo semplice fatto ci riporta alla necessità di cambiare
le regole e rendere possibile ed economico al cittadino presentare
un ricorso.
Dalle lettere che riceviamo è
emerso che molti non hanno chiaro che il viaggiare e/o il trasportare
su di un veicolo, violando quanto previsto dal Codice della Strada
e dal relativo Regolamento di Esecuzione comporta sia il rischio
di una contravvenzione e sia la possibilità che in caso
di incidente l'assicurazione attivi un contenzioso per non pagare
un danno oppure evidenziare un concorso di colpa per pagarne
solo una parte.
Oltre ciò, in caso di incidente grave, può scattare
anche la responsabilità penale oppure una presunta responsabilità
penale, con tutti i problemi che ne conseguono.
Molti assicuratori sono pronti a giurare che ciò non può
accadere
che la loro compagnia paga tutto
ma
quando gli chiedete dove c'è scritto
. allora
ecco di nuovo solo promesse e giuramenti.
Ognuno è libero di credere
quello che vuole ma l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
(21, via San Niccolò - 50125 Firenze / www.coordinamentocamperisti.it
) deve ricordare quanto segue perché è una famiglia
potrebbe veder sfumare anni di lavoro e di sacrifici solo per
dover rimborsare i danni provocati ad un trasportato e/o ad altri
coinvolti in un grave incidente. Sia ben chiaro che non è
nostra intenzione far spendere denaro in assicurazioni ma è
nostra convinzione trovare la formula corretta affinché
si possa arrivare ad investire ogni anno una somma di denaro
per evitare amare sorprese. Ecco perché vogliamo per la
RCA il massimale illimitato, ecco perché invitiamo a stipulare
polizze per la difesa penale e civile. Passare dalla "spesa
assicurativa" ad un "investimento assicurativo"
è una questione di cultura e di rispetto verso gli altri
cittadini e, come sempre, colpa soprattutto delle Compagnie Assicuratrici
italiane, il nostro Paese è in forte ritardo.
DALLA RASSEGNA ADUC N.6/2000
(Anno III) del 15 marzo 2000 / SENZA CINTURE DI SICUREZZA L'ASSICURAZIONE
PAGA DI MENO / Le cinture di sicurezza non servono solo a proteggere
la incolumità dell'automobilista ma anche il suo portafoglio.
Alcune sentenze della magistratura hanno riconosciuto la corresponsabilità
di chi non indossava la cintura di sicurezza, riducendo in tal
modo il rimborso dovuto dalle assicurazioni.
CINTURE DI SICUREZZA
L'articolo 172 del Codice della Strada è chiaro per quanto
riguarda l' Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
è chiaro, infatti, in estrema sintesi leggiamo quanto
segue.
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie hanno
l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi
situazione di marcia. Le eccezioni: nella categoria gli occupanti
i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa
massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono
di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi. Nella
categoria N1 gli occupanti i sedili posteriori, classificati
nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti
nell'articolo 72, comma 2,.
Inoltre, il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente
efficienza dei dispositivi di ritenuta.
Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza. Quindi
quando circolano normalmente devono utilizzare anche loro le
cinture di sicurezza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio
e sanitario in casi di interventi di emergenza. Quindi quando
circolano normalmente devono utilizzare anche loro le cinture
di sicurezza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in
servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente,
durante il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata
dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità
sanitarie di altro Stato membro delle Comunità europee,
affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione
specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione
deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo
previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve
essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo
12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione
rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di
rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano
una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un
sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.
Queste norme non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui
sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone
in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con
conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri
abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti
e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i
sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema
di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema
non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno
un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi
omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.
Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi
di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa.
Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde
il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del
fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola
il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa.
Per le autocaravan occorre ricordare che si deve sedere nei previsti
e contrassegnati e, quindi, è vietato durante la marcia
dormire in mansarda o sdraiarsi su divani e/o altro nonché
camminare all'interno del veicolo.
TRASPORTO DI ANIMALI E PERSONE
Anche in questo caso, l'articolo 169 del Codice della Strada
"Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore"
è chiaro, infatti, in estrema sintesi leggiamo quanto
segue.
In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia
libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie
per la guida.
Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli
non può superare quello indicato nella carta di circolazione
e devono sedersi nei posti contrassegnati. Unica eccezione: sulle
autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo
di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero
sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a
dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero
di età non inferiore ad anni sedici.
E' vietato il trasporto di animali domestici in condizioni da
costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito
il trasporto di soli animali domestici purché custoditi
in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto
di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo
idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati
dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. |