TRATTO DA:


 

ATTENTI ALLE SANZIONI
DIFFERENZA TRA CARAVAN (ROULOTTE) E CAMPER
   
 

23 gennaio 2001

Occorre ricordare che la caravan (in gergo, roulotte) per il Codice della Strada è un rimorchio e, come tale, disciplinato in modo preciso per la circolazione stradale.

La caravan (roulotte) non può essere lasciata in un parcheggio oltre le 24 ore.

La regolamentazione della circolazione stradale tra autocaravan e caravan è completamente diversa anche se, ancor oggi, qualche sindaco accomuna, utilizzando il gergo, il camper (autoveicolo) con la roulotte (rimorchio) e la tenda (attrezzatura).
Lo scopo è un'ordinanza che vieta ai cittadini la sosta, la circolazione stradale e l'insediamento con detti veicoli, rimorchi, attrezzature.
Tutto ciò nonostante che già l'allora Circolare n. 983/1985 del Ministero Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17/86, invitava l'amministratore pubblico a NON attivare discriminazioni contro le autocaravan, a non accomunarle alle caravan (roulotte) ed a ricordarle con il termine autocaravan anziché camper o altro.

Oggi è oltremodo chiara la differenza tra Autoveicoli e Rimorchi, infatti, nel Codice della Strada leggiamo:

Art. 54- Autoveicoli
1. lettera a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Art. 56 - Rimorchi
2. lettera e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.

 

ATTENZIONE ALLE SANZIONI
La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, ha chiarito che il corretto utilizzo di una caravan deve evidenziare una "assoluta ed evidente precarietà, destinati, cioè, a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente delimitate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso".
In parole povere, è lecito parcheggiare la caravan in un'area privata purché sia posteggiata sulle sole due ruote e sul ruotino, pagata la tassa di proprietà. Nel caso diverso, scatta la violazione di legge e le relative sanzioni.

   

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