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23 gennaio 2001
Occorre ricordare che la caravan (in gergo, roulotte) per il
Codice della Strada è un rimorchio e, come tale,
disciplinato in modo preciso per la circolazione stradale.
La caravan (roulotte) non può essere lasciata in un parcheggio
oltre le 24 ore.
La regolamentazione della circolazione stradale tra autocaravan
e caravan è completamente diversa anche se, ancor oggi,
qualche sindaco accomuna, utilizzando il gergo, il camper (autoveicolo)
con la roulotte (rimorchio) e la tenda (attrezzatura).
Lo scopo è un'ordinanza che vieta ai cittadini la sosta,
la circolazione stradale e l'insediamento con detti veicoli,
rimorchi, attrezzature.
Tutto ciò nonostante che già l'allora Circolare
n. 983/1985 del Ministero Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 17/86, invitava l'amministratore pubblico a NON
attivare discriminazioni contro le autocaravan, a non accomunarle
alle caravan (roulotte) ed a ricordarle con il termine autocaravan
anziché camper o altro.
Oggi è oltremodo chiara
la differenza tra Autoveicoli e Rimorchi, infatti, nel
Codice della Strada leggiamo:
Art. 54- Autoveicoli
1. lettera a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto
e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
Art. 56 - Rimorchi
2. lettera e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti
a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria
ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a
veicolo fermo.
ATTENZIONE ALLE SANZIONI
La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, ha chiarito che il
corretto utilizzo di una caravan deve evidenziare una "assoluta
ed evidente precarietà, destinati, cioè, a soddisfare
esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente delimitate
e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso".
In parole povere, è lecito parcheggiare la caravan
in un'area privata purché sia posteggiata sulle sole due
ruote e sul ruotino, pagata la tassa di proprietà. Nel
caso diverso, scatta la violazione di legge e le relative sanzioni. |