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LA SCHEDA PRATICA

MANCATA TRASCRIZIONE DEL PASSAGGIO DI PROPRIETA' AL P.R.A.
   

Cosa fare in mancanza di trascrizione.
Quando si vende un'auto sarebbe opportuno controllare che il compratore trascriva il passaggio di proprietà entro 60 gg, come previsto dalla normativa, altrimenti la vettura rimane intestata al venditore, con la conseguenza che multe con eventuali danni a terzi, e bolli auto, resterebbero a carico di quest'ultimo, che, tra l'altro, non saprebbe neanche di esserne responsabile.

Non appena si e' informati della mancanza di trascrizione, occorre provvedervi.

In primo luogo, si può chiedere al Pra la trascrizione di un nuovo atto -direttamente da parte del venditore- in cui sia rinnovata la dichiarazione di vendita (tramite sentenza privata autenticata in doppia copia). In tal caso, sono a carico del venditore tutte le spese (imposta di bollo e di trascrizione, nonché le spettanze ACI), così come già previste per la trascrizione al Pra. Il vantaggio e' nel non dover presentare il documento di proprietà (che probabilmente non e' in possesso del venditore).

In secondo luogo, e' possibile rivolgersi a un Giudice di Pace che riconosca, tramite sentenza, che l'auto sia stata venduta ad un compratore che non ha fatto la trascrizione al PRA.
Nel caso in cui l'importo non pagato al PRA, comprensivo di sanzioni e interessi, superi 5 milioni di lire, non e' possibile rivolgersi al Giudice di Pace ma al Tribunale (i cui tempi sono più lunghi).
Per la causa occorre presentare un certificato cronologico del veicolo, rilasciato dal PRA, oltre a -ovviamente- tutte le prove che dimostrino la vendita (contratto, assegni, estratti conto, eventuali testimoni), chiedendo al Giudice di pronunciarsi con sentenza ad ordinanza, sulla cui base si fa la trascrizione. Contestualmente, su richiesta del venditore, il Giudice ordina alla Conservatoria del Pra di trascrivere il passaggio di proprietà senza oneri per il venditore.
Questa procedura vale anche se ci si e' rivolti a un'Agenzia di pratiche automobilistiche che -magari perché fallita- non ha fatto la trascrizione (esistono i pagamenti dell'agenzia per il disbrigo delle pratiche).

Il bollo
Per l'esonero dal pagamento del bollo auto si presentano al Pra tutti i documenti -con data certa- che dimostrino l'indisponibilità del veicolo; tra questi l'atto di vendita redatto nelle forme previste dalla legge.
E' bene conservare copia di tutti i documenti consegnati al compratore (carta di circolazione e certificato di proprietà in particolare) nonché la propria copia dell'atto di trasferimento.
Se invece non si ha nessun documento, occorre pagare tutte le tasse arretrate rimaste inevase, fino al momento in cui si presentata al Pra denuncia di perduto possesso della vettura, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'obbligo di pagare le tasse automobilistiche cessa con la presentazione di questa denuncia.
La denuncia di perduto possesso, di solito, si presenta quando non si conoscono i dati del compratore, oppure quando si e consegnato il veicolo ad un concessionario poi fallito o resosi irreperibile, ma anche quando il veicolo e' stato ceduto ad un terzo che poi lo ha esportato all'estero, oppure se il veicolo e' stato rottamato (e non se ne abbia documentazione) prima del 30/06/98 (in seguito, sono i rottamatori che provvedono direttamente alla pratica di demolizione presso il Pra).

Multe
Quando la trascrizione al Pra non e' stata fatta ed al proprietario precedente vengono notificate contravvenzioni commesse dal nuovo proprietario, il venditore può difendersi e non pagare solo dimostrando di non essere più titolare dei diritti sull'auto. Per cui, o si segue la procedura di cui sopra, esibendo gli atti all'Ente che ha comminato la multa e chiedendo una liberatoria scritta, oppure, in un procedimento di opposizione contro la multa avanti al Giudice di Pace (entro 30 gg), si fa una trascrizione "coattiva". Nel caso in cui non ci siano i tempi tecnici per la trascrizione (spesso ci si rende conto della mancata trascrizione dopo che e' arrivata una multa), il ricorso contro la multa, sempre avanti al Giudice di Pace, si fa esibendo tutte le prove documentali e testimoniali che dimostrino mancanza di titolarità dell'ex proprietario, e quindi il suo diritto a essere liberato da indebiti carichi.

(Barbara Vallini)

   


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