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Cosa fare in mancanza di trascrizione.
Quando si vende un'auto sarebbe opportuno controllare che il
compratore trascriva il passaggio di proprietà entro 60
gg, come previsto dalla normativa, altrimenti la vettura rimane
intestata al venditore, con la conseguenza che multe con eventuali
danni a terzi, e bolli auto, resterebbero a carico di quest'ultimo,
che, tra l'altro, non saprebbe neanche di esserne responsabile.
Non appena si e' informati della
mancanza di trascrizione, occorre provvedervi.
In primo luogo, si può
chiedere al Pra la trascrizione di un nuovo atto -direttamente
da parte del venditore- in cui sia rinnovata la dichiarazione
di vendita (tramite sentenza privata autenticata in doppia copia).
In tal caso, sono a carico del venditore tutte le spese (imposta
di bollo e di trascrizione, nonché le spettanze ACI),
così come già previste per la trascrizione al Pra.
Il vantaggio e' nel non dover presentare il documento di proprietà
(che probabilmente non e' in possesso del venditore).
In secondo luogo, e' possibile
rivolgersi a un Giudice di Pace che riconosca, tramite sentenza,
che l'auto sia stata venduta ad un compratore che non ha fatto
la trascrizione al PRA.
Nel caso in cui l'importo non pagato al PRA, comprensivo di sanzioni
e interessi, superi 5 milioni di lire, non e' possibile rivolgersi
al Giudice di Pace ma al Tribunale (i cui tempi sono più
lunghi).
Per la causa occorre presentare un certificato cronologico del
veicolo, rilasciato dal PRA, oltre a -ovviamente- tutte le prove
che dimostrino la vendita (contratto, assegni, estratti conto,
eventuali testimoni), chiedendo al Giudice di pronunciarsi con
sentenza ad ordinanza, sulla cui base si fa la trascrizione.
Contestualmente, su richiesta del venditore, il Giudice ordina
alla Conservatoria del Pra di trascrivere il passaggio di proprietà
senza oneri per il venditore.
Questa procedura vale anche se ci si e' rivolti a un'Agenzia
di pratiche automobilistiche che -magari perché fallita-
non ha fatto la trascrizione (esistono i pagamenti dell'agenzia
per il disbrigo delle pratiche).
Il bollo
Per l'esonero dal pagamento del bollo auto si presentano al Pra
tutti i documenti -con data certa- che dimostrino l'indisponibilità
del veicolo; tra questi l'atto di vendita redatto nelle forme
previste dalla legge.
E' bene conservare copia di tutti i documenti consegnati al compratore
(carta di circolazione e certificato di proprietà in particolare)
nonché la propria copia dell'atto di trasferimento.
Se invece non si ha nessun documento, occorre pagare tutte le
tasse arretrate rimaste inevase, fino al momento in cui si presentata
al Pra denuncia di perduto possesso della vettura, con una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà. L'obbligo di pagare
le tasse automobilistiche cessa con la presentazione di questa
denuncia.
La denuncia di perduto possesso, di solito, si presenta quando
non si conoscono i dati del compratore, oppure quando si e consegnato
il veicolo ad un concessionario poi fallito o resosi irreperibile,
ma anche quando il veicolo e' stato ceduto ad un terzo che poi
lo ha esportato all'estero, oppure se il veicolo e' stato rottamato
(e non se ne abbia documentazione) prima del 30/06/98 (in seguito,
sono i rottamatori che provvedono direttamente alla pratica di
demolizione presso il Pra).
Multe
Quando la trascrizione al Pra non e' stata fatta ed al proprietario
precedente vengono notificate contravvenzioni commesse dal nuovo
proprietario, il venditore può difendersi e non pagare
solo dimostrando di non essere più titolare dei diritti
sull'auto. Per cui, o si segue la procedura di cui sopra, esibendo
gli atti all'Ente che ha comminato la multa e chiedendo una liberatoria
scritta, oppure, in un procedimento di opposizione contro la
multa avanti al Giudice di Pace (entro 30 gg), si fa una trascrizione
"coattiva". Nel caso in cui non ci siano i tempi tecnici
per la trascrizione (spesso ci si rende conto della mancata trascrizione
dopo che e' arrivata una multa), il ricorso contro la multa,
sempre avanti al Giudice di Pace, si fa esibendo tutte le prove
documentali e testimoniali che dimostrino mancanza di titolarità
dell'ex proprietario, e quindi il suo diritto a essere liberato
da indebiti carichi.
(Barbara Vallini) |